Contributi prescritti: la Corte UE chiude la via della direttiva

La Corte di giustizia ha dichiarato che la direttiva sull’informazione al lavoratore copre solo il diritto a essere informati, non i diritti nati dal contratto. Al lavoratore di Trenitalia che chiedeva i contributi 2003-2015, ritenuti prescritti, la direttiva non serve. Restano gli strumenti italiani, che la sentenza non esamina.

Che cosa ha deciso la Corte di giustizia sui contributi prescritti?

Che la direttiva europea sull’informazione al lavoratore tutela solo il diritto a essere informati. Non tutela i diritti che nascono dal contratto o dal rapporto di lavoro, come la retribuzione.

La sentenza è della Quinta Sezione, del 24 settembre 2026, nella causa C-369/25, Trenitalia e INPS. Risponde al rinvio pregiudiziale del Tribunale di Napoli, cioè alla domanda con cui un giudice nazionale chiede alla Corte di giustizia come interpretare una norma di diritto dell’Unione europea (art. 267 TFUE).

Il caso: un lavoratore inviato a Trenitalia da un’agenzia nel 2003 ha ottenuto nel 2018 il riconoscimento del rapporto con Trenitalia fin dall’inizio, ma l’INPS ritiene prescritti i contributi fino al 2015. Delle cinque domande del Tribunale sulla direttiva 91/533/CEE, la Corte ha esaminato solo la prima: le altre presupponevano una risposta positiva.

Che cosa chiedeva il lavoratore di Trenitalia?

Che Trenitalia versasse all’INPS i contributi dal maggio 2003 al dicembre 2015. In subordine chiedeva una rendita vitalizia e, in ulteriore subordine, il risarcimento del danno.

Il 31 ottobre 2018 la Corte d’appello di Napoli ha accertato che l’invio del lavoratore a Trenitalia violava la normativa italiana di recepimento della direttiva 2008/104/CE sul lavoro tramite agenzia, e ha dichiarato il rapporto con Trenitalia dal maggio 2003. Trenitalia lo ha inserito nel proprio organico dal 1° luglio 2019 ed è stata condannata, con un’altra decisione, a pagargli 110.308,13 euro di retribuzioni arretrate.

Trenitalia ha poi versato i contributi da gennaio 2016 a giugno 2019, non quelli precedenti, che l’INPS ritiene prescritti per il termine di cinque anni della legge n. 335 del 1995. Per l’INPS, Trenitalia può solo chiedere la costituzione di una rendita vitalizia, tesi che secondo il Tribunale appare conforme alla giurisprudenza costante della Cassazione.

Il Tribunale vedeva però un problema: a suo avviso rendita e risarcimento si fanno valere solo alla domanda di pensione, a contributi già prescritti, e per evitarlo il lavoratore dovrebbe fare causa al datore e all’INPS durante il rapporto, rischiando il posto. Ipotizzava quindi di trattare la pensione come «retribuzione differita», cioè retribuzione pagata più tardi, e di applicare ai contributi la stessa prescrizione delle retribuzioni.

Le retribuzioni si prescrivono in cinque anni (art. 2948, n. 4, c.c.), ma il termine decorre dalla fine del rapporto quando manca la piena garanzia di reintegrazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17805/2024).

Che cosa prevede la direttiva sull’informazione al lavoratore?

Obbliga il datore a comunicare per iscritto gli elementi essenziali del rapporto, tra cui mansione, ferie, preavviso, retribuzione e orario (art. 2). L’art. 3 indica i documenti da consegnare entro due mesi, come il contratto scritto o la lettera di assunzione.

L’art. 8, par. 1, chiede agli Stati di consentire al lavoratore che si ritiene leso di «difendere i propri diritti per via legale». Per la Corte quei «diritti» nascono dagli obblighi specifici del datore: informare, usare i documenti previsti, informare i lavoratori espatriati, comunicare le modifiche. La direttiva mira alla forma scritta del rapporto e alla trasparenza del mercato del lavoro.

La retribuzione e gli altri elementi dell’art. 2 sono invece solo informazioni da comunicare: la loro disciplina sta in altre norme europee o nazionali, compresi i contratti collettivi. Se il datore li viola, la direttiva non è in gioco. I «diritti» dell’art. 8 sono quindi solo quelli che nascono dalla direttiva, come il diritto di ricevere uno dei documenti dell’art. 3.

Vale direttamente in Italia o serve una legge italiana?

Serve una legge italiana, perché è una direttiva: per l’art. 288 TFUE vincola lo Stato «per quanto riguarda il risultato da raggiungere», lasciando agli organi nazionali forma e mezzi. L’Italia l’ha recepita con il d.lgs. 26 maggio 1997, n. 152.

Dal 1° agosto 2022 la direttiva del 1991 è abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2019/1152 sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (art. 24). L’Italia l’ha recepita con il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104, che ha riscritto l’art. 1 del decreto del 1997.

Oggi tra le informazioni dovute ci sono anche «gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro» (art. 1, lettera r, d.lgs. 152/1997). La sentenza, però, interpreta solo la direttiva del 1991.

Contributi prescritti: che cosa può chiedere il lavoratore in Italia?

Non il versamento, perché i contributi prescritti non si possono più pagare. Può chiedere una rendita vitalizia o il risarcimento del danno.

Il datore è responsabile del versamento dei contributi, anche per la quota a carico del lavoratore (art. 2115 c.c.). La prescrizione estingue il diritto non esercitato nel tempo fissato dalla legge (art. 2934 c.c.). Dal 1996 i contributi pensionistici si prescrivono in cinque anni, salvo denuncia del lavoratore o dei superstiti, e poi non possono più essere versati (art. 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335). Per la Cassazione la denuncia conserva i dieci anni solo per i contributi anteriori a quella legge e non interrompe la prescrizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2498/2025).

Le prestazioni di previdenza e assistenza obbligatorie (art. 2114 c.c.) sono dovute anche se il datore non ha versato i contributi, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali: è l’automaticità delle prestazioni (art. 2116 c.c.). Nell’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, però, opera solo nei limiti della prescrizione dei contributi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 368/2026). E il lavoratore non può agire contro l’INPS per farsi regolarizzare la posizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 701/2024).

Finché i contributi non sono prescritti, il lavoratore può chiedere la condanna del datore a versarli all’INPS, che resta titolare del credito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5799/2025). Dopo, restano le due strade che il lavoratore di Trenitalia ha proposto in subordine:

  • la rendita vitalizia (art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338): il datore, o il lavoratore al suo posto, versa all’INPS la «riserva matematica», una somma calcolata con tariffe fissate per decreto, e l’INPS costituisce una rendita pari alla pensione, o quota di pensione, che spetterebbe per i contributi omessi;
  • il risarcimento del danno a carico del datore, se per la mancata contribuzione il lavoratore perde in tutto o in parte le prestazioni (art. 2116, secondo comma, c.c.).

Per la rendita serve la prova scritta del rapporto e della sua natura subordinata (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4534/2024). Dopo la sentenza n. 568 del 1989 della Corte costituzionale, durata e retribuzione si possono provare anche in altro modo. Se le facoltà di datore e lavoratore sono prescritte, il lavoratore può chiedere la rendita pagandola per intero.

La domanda di rendita non è soggetta alla decadenza triennale delle pensioni, un termine che non si interrompe (art. 2964 c.c.), ma alla prescrizione ordinaria di dieci anni dell’art. 2946 c.c. (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4528/2024). Se il lavoratore chiede al datore di pagare la riserva matematica, l’INPS deve essere parte del giudizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 33461/2025).

Somministrazione irregolare: con chi è il rapporto di lavoro?

Con l’utilizzatore, se il lavoratore lo chiede e il giudice accerta l’irregolarità. La somministrazione è il contratto con cui un’agenzia autorizzata mette propri dipendenti a disposizione di un’impresa, l’utilizzatore, che ne dirige il lavoro (art. 30 d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81). Per il codice civile il lavoratore subordinato lavora «alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore» (art. 2094 c.c.).

Per l’art. 38 dello stesso decreto, senza forma scritta i lavoratori sono considerati dipendenti dell’utilizzatore. Fuori dai limiti e dalle condizioni di legge, il lavoratore può chiedere, anche solo all’utilizzatore, la costituzione del rapporto dall’inizio della somministrazione; i pagamenti dell’agenzia, anche contributivi, liberano l’utilizzatore nei limiti di quanto pagato.

Nell’appalto non genuino, in cui l’appaltatore apparente non dirige il lavoro né assume il rischio d’impresa, emerge il vero datore, con un rapporto a tempo indeterminato fin dall’origine (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23926/2025). La Cassazione decide domande analoghe anche in base all’art. 27 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5415/2025). E l’INPS può chiedere i contributi all’utilizzatore effettivo senza attendere l’azione del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26308/2026).

La sentenza europea non dice quale norma abbia applicato la Corte d’appello di Napoli; la vicenda è iniziata nel 2003, prima del d.lgs. 81/2015. Le regole descritte sopra spiegano il sistema attuale.

Che cosa cambia per i lavoratori?

Chi ha contributi prescritti non può contare sulla direttiva sull’informazione: le strade restano quelle italiane. Fin qui il fatto. Quella che segue è un’interpretazione.

La sentenza non dice se il termine di cinque anni sia compatibile con il diritto dell’Unione in generale, né se la pensione sia «retribuzione differita», e non decide la causa, che torna al Tribunale di Napoli. Non esamina la direttiva del 2019, che all’art. 16 garantisce un ricorso per i «diritti derivanti dalla presente direttiva»: la formula è simile, la lettura della Corte potrebbe valere anche lì, ma la questione è aperta.

Per chi lavora le conseguenze pratiche sono tre:

  • il tempo conta: chi lavora tramite agenzia e ritiene irregolare la propria posizione ha interesse ad agire presto, prima che i contributi si prescrivano;
  • chi chiede l’accertamento del rapporto può chiedere anche il risarcimento per i contributi omessi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1264/2026), e conviene farlo nello stesso giudizio: il giudicato, che si forma sulla sentenza non più impugnabile (art. 324 c.p.c.), può coprire una domanda che si poteva già proporre (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 22634/2024);
  • l’informazione sugli enti che ricevono i contributi, obbligatoria dal 2022, aiuta a sapere dove controllare, ma non fonda da sola un diritto al versamento.

Altre risposte sono raccolte nella guida su pensione, INPS e contributi.

Fonti

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2114 c.c.

Tutte le 7 sentenze sull'art. 2114 c.c.

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