Prescrizione dei contributi nel prepensionamento: continuità con i principi espressi dalle ordinanze 19597/2025 e successive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 15311 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La contribuzione versata dal datore di lavoro per il periodo di c.d. prepensionamento, in forza di norme di legge (nella specie, legge della Regione siciliana n. 42/1975), costituisce contribuzione obbligatoria con finalità assistenziale. Essa non ha origine negoziale e non è suscettibile di transazione ai sensi dell’art. 2113, ultimo comma, cod. civ.. In tale contesto, trova applicazione l’art. 2115, terzo comma, cod. civ. in materia di diritti del lavoratore. La domanda volta alla riliquidazione della base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria non è soggetta alla prescrizione quinquennale, ma a quella decennale ordinaria, la quale decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Il giudice del rinvio non può riesaminare questioni già definitivamente decise dalla Cassazione, ma deve attenersi al principio di diritto enunciato.
Il Fatto
Un lavoratore dell’industria mineraria siciliana, ammesso ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana n. 42/1975, agiva in giudizio per ottenere la determinazione della base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria, con riferimento al periodo intercorrente tra la risoluzione del rapporto di lavoro e la liquidazione della pensione di anzianità.
Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo prescritti i diritti vantati. La Corte d’appello confermava, sul presupposto della validità di un accordo transattivo stipulato con la società datrice. La Cassazione, con precedente ordinanza, cassava con rinvio, affermando il principio secondo cui la contribuzione per il prepensionamento ha natura obbligatoria e non è transigibile. Il giudice del rinvio, tuttavia, accoglieva l’eccezione di prescrizione dei contributi, confermando la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione esamina il ricorso, che lamenta la violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge, tra cui gli artt. 2114, 2115 e 2116 cod. civ. e le norme in materia di prescrizione.
Dato atto della sostanziale sovrapponibilità delle censure rispetto a questioni già esaminate, il Collegio richiama i principi di diritto espressi dalle precedenti pronunce (nn. 19597/2025, 33324/2025, 33352/2025, 348/2026, 362/2026, 368/2026, 948/2026 e 954/2026), affermando la volontà di dare continuità a tale orientamento. Il Collegio ritiene che non siano state proposte ragioni sufficienti per discostarsene, facendo proprie le argomentazioni delle pronunce citate.
In particolare, la Suprema Corte ribadisce che la contribuzione versata per il periodo di prepensionamento, in quanto prevista da norme di legge, ha natura di contribuzione obbligatoria con finalità assistenziale. Non potendo essere oggetto di transazione, l’eventuale accordo intervenuto non può costituire ragione di improponibilità o di rigetto della domanda.
Quanto alla prescrizione, la Corte chiarisce che la domanda del lavoratore volta al riconoscimento del diritto alla riliquidazione della base contributiva non è assoggettata al termine quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, cod. civ., bensì al termine ordinario di prescrizione decennale. Il diritto, inoltre, non può ritenersi prescritto, dovendo la prescrizione decorrere dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere. In applicazione di tali principi, il ricorso viene complessivamente rigettato.
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Nota della Redazione
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