Somministrazione illecita di manodopera e legittimazione dell’Inps alla pretesa contributiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26308 del 06.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di manodopera non genuino, l’art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003, che riserva al solo lavoratore somministrato la legittimazione a far valere l’illegittimità della somministrazione, non preclude agli enti previdenziali di agire nei confronti dell’effettivo utilizzatore per l’accertamento dei presupposti delle obbligazioni contributive. L’accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore interposto costituisce questione pregiudiziale conoscibile in via incidentale, senza necessaria previa azione del prestatore. Il giudizio di non genuinità dell’appalto, anche endoaziendale, involge l’accertamento del potere direttivo e organizzativo e dell’assunzione del rischio d’impresa, ed è riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.

Il Fatto

Una società esercente attività di carpenteria ha proposto opposizione avverso una cartella esattoriale con cui l’Inps le intimava il pagamento di contributi previdenziali, oltre somme aggiuntive, per un periodo di circa due anni e mezzo. La pretesa si fondava su un verbale ispettivo che aveva ritenuto non genuini i contratti di appalto intercorsi con una società terza per lavori di saldatura, assemblaggio e carpenteria, ravvisando una somministrazione illecita di manodopera e imputando alla committente i rapporti di lavoro formalmente instaurati dall’appaltatrice.

Il Tribunale, in parziale accoglimento, ha escluso la maggiorazione per somme aggiuntive confermando nel resto la cartella. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione della società e accolto quella dell’Inps, condannando la prima alle spese. Avverso tale pronuncia la società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

Disattesa l’eccezione di giudicato esterno, la Corte ha rilevato che la sentenza richiamata dall’Istituto era stata resa nei confronti di un soggetto giuridico diverso dall’odierna ricorrente, poiché il giudicato sostanziale postula la piena coincidenza di domande, personae, petitum e causa petendi.

Sul primo e sul terzo motivo la Suprema Corte ha ribadito che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità: il ricorrente non può contrapporre una diversa lettura del compendio istruttorio. La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo ove il giudice abbia addossato l’onere probatorio a parte diversa da quella onerata, non quando censuri la valutazione delle prove. La Corte d’appello non ha invertito gli oneri, ma ha valutato le risultanze, privilegiando le dichiarazioni rese in sede ispettiva rispetto alle testimonianze di causa.

La Corte ha confermato la legittimazione dell’Inps richiamando il consolidato indirizzo: in caso di somministrazione irregolare gli enti previdenziali possono agire verso l’effettivo utilizzatore, essendo autonomo il rapporto contributivo rispetto a quello di lavoro, con accertamento della interposizione fittizia in via incidentale. Nella specie è emerso un penetrante potere organizzativo e di controllo esercitato da un dipendente della committente sul personale formalmente alle dipendenze dell’appaltatrice, inammissibile per difetto di autonomia organizzativa di quest’ultima.

Infine, quanto all’omessa esibizione ex art. 210 c.p.c. e alla pendenza del ricorso amministrativo, la Corte ha ribadito che l’inottemperanza all’ordine di esibizione integra argomento di prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c., non censurabile in cassazione, e che la pendenza di un’impugnazione dell’accertamento non paralizza la pretesa dell’ente. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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