Annullamento dell’esproprio e restituzione del fondo al terzo acquirente in mala fede (Cons. Stato n. 5723 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato amministrativo che annulla il decreto di espropriazione impone all’ente espropriante l’obbligo di restituire il fondo e tale obbligo si estende al terzo che abbia acquistato il bene in pendenza del giudizio. L’art. 111, quarto comma, cod. proc. civ. opera il temperamento della salvezza delle norme sulla trascrizione, ma la domanda di annullamento del provvedimento amministrativo non è soggetta a trascrizione, non rientrando nell’elenco tassativo dell’art. 2652 cod. civ., che attiene agli atti negoziali. Neppure la trascrizione del decreto di esproprio, prevista dall’art. 23 d.P.R. n. 327/2001, integra l’eccezione, avendo finalità di pubblicità notizia e di continuità delle trascrizioni. Resta esclusa la salvezza dell’acquisto ai sensi dell’art. 2038 cod. civ. quando l’acquirente e l’alienante, parti del giudizio di annullamento, conoscevano la contestazione giudiziale della procedura.

Il Fatto

Il ricorrente aveva acquistato un appezzamento di terreno. Il Consorzio ASI di Napoli, con decreti dirigenziali, approvava il progetto di un opificio industriale e disponeva l’espropriazione in via d’urgenza del fondo, immettendosi nel possesso. Il TAR Campania accoglieva il ricorso e annullava tutti i provvedimenti impugnati; la decisione passava in giudicato.

Il proprietario diffidava quindi il Consorzio alla restituzione. L’ente opponeva di aver nel frattempo alienato il cespite a una società. Il TAR Campania, in sede di ottemperanza, respingeva il ricorso ritenendo che l’alienazione in corso di causa, con la trascrizione del titolo, ostasse all’effetto restitutorio. Proponeva appello il proprietario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina in via preliminare le eccezioni di inammissibilità riproposte dal Consorzio ai sensi dell’art. 101, comma 2, cod. proc. amm. L’eccezione sulla asserita mancanza, nella sentenza da ottemperare, di una statuizione restitutoria è inammissibile, perché quel motivo era già stato esaminato e respinto dal primo giudice e non è stato impugnato. Le eccezioni sulla genericità del ricorso e sulla carenza di legittimazione passiva sono infondate: il trasferimento del diritto controverso in corso di causa rileva sul piano della fondatezza, non dell’ammissibilità.

Nel merito, la Corte ricostruisce il meccanismo dell’art. 111 cod. proc. civ. Il trasferimento a titolo particolare in pendenza di giudizio non incide sul rapporto processuale, ma il quarto comma fa salve le norme sulla trascrizione delle domande giudiziali. L’opponibilità della sentenza al terzo acquirente è quindi subordinata all’anteriorità della trascrizione della domanda rispetto al titolo di lui.

Il punto decisivo è se la domanda di annullamento del decreto di esproprio sia trascrivibile. La risposta è negativa: l’art. 2652, n. 6, cod. civ. concerne le domande di annullamento di atti negoziali soggetti a trascrizione, non i provvedimenti amministrativi. Il riferimento alla trascrizione ultra o infra quinquennale è collegato alla prescrizione dell’azione di annullamento contrattuale, del tutto inconferente rispetto al ricorso sottoposto a termine di decadenza. Il principio di tassatività legale del sistema pubblicitario impedisce l’applicazione oltre i casi previsti.

Neanche la trascrizione del decreto di esproprio, ex art. 23 d.P.R. n. 327/2001, giova alla tesi del primo giudice. Richiamando la giurisprudenza civile, la Corte ne afferma la finalità di pubblicità notizia e di continuità delle trascrizioni, escludendo l’effetto negativo dell’art. 2644 cod. civ.; essa non risolve conflitti tra aventi causa e non integra l’eccezione dell’art. 111, quarto comma, cod. proc. civ..

Residua la verifica dell’art. 2038 cod. civ. La Corte rileva che sia il Consorzio sia la società acquirente erano parti del giudizio di primo grado e conoscevano, al momento della compravendita, la contestazione della procedura. Difetta quindi la buona fede richiesta per far salvo l’acquisto. L’appello è accolto e la società è tenuta alla restituzione del fondo. Le spese del doppio grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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