Cessione del quinto, estinzione anticipata e rimborso dei costi up-front (ABF Collegio di Roma n. 1951 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché essa sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring seguono il criterio di competenza economica pro rata temporis. La commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta, salvo che il ricorrente alleghi e dimostri che l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato in data 21.8.2019 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, per un montante lordo di € 24.000,00, da restituire mediante 120 rate mensili di € 200,00 ciascuna. Nel mese di giugno 2024, in corrispondenza della rata n. 57 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento.
Esperito invano il reclamo, il ricorrente chiedeva il rimborso della somma di € 674,35, oltre a € 200,00 per spese di assistenza professionale, e la restituzione della penale di estinzione anticipata di € 102,88, asseritamente addebitata in modo illegittimo. L’intermediario resistente eccepiva la sospensione del procedimento in attesa della definizione del rinvio pregiudiziale alla CGUE sull’interpretazione dell’art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, sostenendo la natura non rimborsabile dei costi non ricorrenti e la legittimità della penale.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha anzitutto inquadrato la fattispecie nell’art. 125-sexies t.u.b., emanato in attuazione dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE. Ha richiamato la sentenza CGUE 11 settembre 2019, causa C-383/18, secondo cui il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a suo carico, e la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525 del 2019, che ne ha affermato l’applicazione anche ai contratti anteriori.
Il Collegio ha poi verificato il regime intertemporale. L’art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall’art. 11-octies del decreto-legge n. 73 del 2021; le disposizioni transitorie del secondo comma sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023 e successivamente sostituite dall’art. 27 del decreto-legge n. 104 del 2023. Poiché il contratto era stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021, al rimborso anticipato continua ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dalla decisione n. 26525 del 2019, fermo restando che le imposte non sono soggette a riduzione.
Quanto ai criteri di rimborso, il Collegio ha ribadito che i costi up-front, in mancanza di clausola contrattuale comprensibile e proporzionale, vanno ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring seguono il criterio di competenza economica. Ha quindi qualificato come up-front sia le commissioni di intermediazione sia le spese di istruttoria, richiamando la decisione n. 2746 del 04.03.2024 resa sulla medesima fattispecie contrattuale, e ha escluso la riduzione degli oneri fiscali.
Sulla penale, il Collegio ha applicato il principio della decisione del Collegio di coordinamento n. 11679/21: l’importo rimborsato in anticipo va determinato al netto della riduzione del costo totale del credito. Poiché, detratto l’ulteriore rimborso dovuto, il capitale effettivamente rimborsato scende sotto € 10.000,00, la commissione applicata deve essere integralmente restituita.
Il Collegio ha pertanto disposto il pagamento di € 497,00, con interessi legali dalla richiesta al saldo, respingendo la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale alla luce della decisione n. 4580/2025.
Nota della Redazione
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