Buoni fruttiferi postali: competenza ABF e prescrizione decennale dalla scadenza (ABF Collegio di Bari n. 2789 del 27.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
I buoni fruttiferi postali non costituiscono prodotti finanziari, poiché la loro natura è espressamente esclusa dall’art. 1, lett. u) T.U.F. e si tratta di titoli non negoziabili nel mercato monetario ai sensi dell’art. 1, comma 1 ter, T.U.F.. Ne deriva la competenza per materia dell’Arbitro Bancario Finanziario. Sussiste altresì la competenza temporale, perché la prescrizione è vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, anche se il contratto è stato sottoscritto più di sei anni prima del ricorso. I diritti dei titolari si prescrivono, per capitale e interessi, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo ex art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000. Per i BFP a termine di diciotto mesi il dies a quo coincide con la sottoscrizione maggiorata di diciotto mesi.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di aver sottoscritto in data 15/10/2005 due buoni fruttiferi postali. Recatasi presso gli uffici dell’intermediario venti anni dopo per ottenere il rimborso, apprende che per uno dei due titoli era intervenuta la prescrizione. Sul buono oggetto di contestazione compare a penna la serie “B12”, mentre sul retro è stampata la serie “18B”, senza alcuna indicazione della scadenza. La ricorrente chiede quindi il rimborso del buono asseritamente prescritto.

L’intermediario eccepisce l’incompetenza dell’Arbitro sia ratione temporis, sia ratione materiae, sostenendo che i buoni postali sono prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme speciali. Nel merito afferma che il titolo appartiene alla serie “18 B”, con durata massima di diciotto mesi dalla sottoscrizione, e che la prescrizione si è compiuta il 16/04/2017. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari. Quella di incompetenza per materia non è accolta: l’art. 1, lett. u) T.U.F. esclude espressamente che i depositi postali non rappresentati da strumenti finanziari costituiscano prodotti finanziari, e il successivo comma 1 ter chiarisce che i BFP, in quanto titoli non cedibili e non negoziabili, non rientrano tra gli strumenti del mercato monetario. Il Collegio richiama sul punto la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5674/2013.

Quanto alla competenza temporale, la decisione ricorda l’art. 4 delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale, che esclude le controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al sesto anno precedente alla proposizione del ricorso. Il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 4656/22: la competenza sussiste quando la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale e dei rendimenti. La prescrizione è vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, sicché la competenza temporale va affirmata.

Nel merito, dalla documentazione emerge che il titolo riporta la serie “18B” sul retro e la data di emissione del 15/10/2005, senza indicazione della scadenza. Il Collegio richiama il D.M. del 06/10/2004, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 30 settembre 2005, il cui art. 3 prevede che i buoni della serie “18B” hanno durata massima di diciotto mesi dalla sottoscrizione e sono liquidati in linea capitale e interessi alla scadenza del diciottesimo mese.

Sulla prescrizione, il Collegio applica l’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000 e richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6196/2024, secondo cui per le serie già emesse all’entrata in vigore del decreto si applica la prescrizione decennale dalla data di scadenza del titolo. L’orientamento è in linea con la giurisprudenza di legittimità (Cass., 7 luglio 2023, n. 19243; Cass., 28 luglio 2023, n. 23006). Per i BFP con scadenza a diciotto mesi il dies a quo è la sottoscrizione più diciotto mesi. Poiché il buono è stato emesso il 15/10/2005, la scadenza si colloca al 15/04/2007 e la prescrizione decennale si è compiuta il 16/04/2017. Il reclamo del 22/10/2025 è quindi ampiamente successivo, e il ricorso non è accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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