Data di sottoscrizione determina la serie dei buoni fruttiferi (ABF Collegio di Milano n. 97 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
I buoni fruttiferi postali non costituiscono prodotti finanziari e rientrano nella competenza per materia dell’Arbitro Bancario Finanziario, che è chiamato ad accertare il quantum della prestazione dovuta in base alle condizioni contrattuali. L’eccezione di incompetenza temporale non è fondata quando la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati: si tratta di vicenda successiva allo svolgimento del rapporto, anche se sorto oltre sei anni prima del ricorso. In mancanza di indicazione della serie sul titolo, la serie di appartenenza si desume dalla data di sottoscrizione: i buoni sottoscritti nel 1994 appartengono alla serie Q. Nessuna censura può essere mossa all’intermediario che abbia liquidato secondo i rendimenti di tale serie, applicando la ritenuta fiscale del 12,5% e capitalizzando gli interessi al netto della stessa.
Il Fatto
La ricorrente aveva sottoscritto, il 19.09.1994, due buoni fruttiferi postali da un milione di lire ciascuno, privi di qualsiasi indicazione in ordine alla serie. All’atto della riscossione l’intermediario aveva liquidato complessivamente € 11.161,60, applicando i rendimenti della serie Q.
La ricorrente contestava l’assenza della serie sui titoli e l’utilizzo di moduli cartacei identici a quelli della serie P, con condizioni più favorevoli, lamentando di essere stata indotta a ritenere i buoni riconducibili a tale serie. Chiedeva quindi l’accertamento dell’appartenenza alla serie P e la liquidazione della differenza. L’intermediario eccepiva l’incompetenza dell’Arbitro per materia e nel tempo, e nel merito chiedeva il rigetto.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge entrambe le eccezioni preliminari. Quanto alla competenza per materia, richiama l’orientamento del Collegio di coordinamento, che ha più volte ribadito la competenza dell’Arbitro in relazione a domande volte ad accertare il quantum della prestazione dovuta in base alle condizioni concordate. I buoni fruttiferi non sono qualificabili come prodotti finanziari, per la loro non cedibilità e non negoziabilità sul mercato monetario, e perché l’art. 1 lett. u) TUF esclude espressamente i depositi postali da tale qualificazione.
Quanto alla competenza temporale, il Collegio osserva che, quando la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati, l’eccezione attiene a una vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto, sebbene questo sia sorto anteriormente al termine dei sei anni precedenti la presentazione del ricorso.
Nel merito, il Collegio rileva che i buoni erano stati emessi su modulo vuoto, privo di timbri sul fronte e sul retro. Ciò nonostante, secondo l’orientamento consolidato dei Collegi, la serie di appartenenza è desumibile dalla data di sottoscrizione: i titoli, sottoscritti il 19.09.1994, appartengono alla serie Q, istituita con il decreto ministeriale del 13.06.1986, che ha stabilito l’applicazione dei saggi di interesse fissati per tale serie anche sul montante dei buoni delle serie precedenti. La serie P non era più in emissione a quella data.
Il Collegio esclude quindi che possa muoversi censura all’intermediario. Non rileva la questione dell’eterointegrazione e dell’applicabilità ai buoni Q/P dei tassi della serie precedente per il periodo dal 21° al 30° anno: il Collegio di coordinamento ha stabilito che al sottoscrittore vanno riconosciuti i rendimenti della serie Q, non quelli della serie P risultanti dalla stampigliatura. Il Collegio ricorda infine che è accoglibile l’eccezione dell’intermediario che abbia liquidato un importo diverso da quello risultante dai rendimenti indicati sul retro del titolo, in applicazione del regime fiscale con ritenuta del 12,5%, con capitalizzazione degli interessi al netto della stessa. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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