Estinzione anticipata cessione del quinto e rimborso integrale dei costi secondo Lexitor (ABF Collegio di Torino n. 2952 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un prestito con cessione del quinto dello stipendio, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, comprese le commissioni di intermediazione e le spese di istruttoria, in applicazione dell’art. 125-sexies TUB come interpretato dalla sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE. La disciplina previgente, applicabile ai contratti conclusi prima del d.l. 73/2021, va letta in senso conforme al diritto unionale, non potendo la novella del 2021 operare in senso restrittivo per i rapporti anteriori. I costi c.d. up-front si riducono secondo la curva degli interessi del piano di ammortamento, i costi recurring secondo il criterio pro rata temporis. La penale di estinzione è legittima quando l’importo dovuto supera € 10.000,00 e la durata supera un anno.
Il Fatto
Il ricorrente aveva stipulato in data 10 gennaio 2020 un prestito con cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente il 31 maggio 2025 dopo il pagamento di 51 rate sulle 120 originariamente previste. A seguito dell’estinzione chiedeva il rimborso complessivo di € 878,12 per il residuo delle commissioni corrisposte (spese di istruttoria e commissioni di intermediazione creditizia), oltre alla restituzione di eventuali rate eccedenti, alla penale di estinzione di € 179,89, alle spese legali e agli interessi legali dal reclamo.
L’intermediario resistente eccepiva l’opportunità di sospendere il procedimento in vista di una rimessione alla Corte di Giustizia da parte del Giudice di Pace di Palermo, il difetto di legittimazione passiva quanto ai costi di intermediazione, l’infondatezza della domanda e la legittimità della penale. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio ha respinto l’istanza di sospensione del procedimento, rilevando che le circostanze addotte non rientrano tra le ipotesi previste dalle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale, che contemplano la proroga solo per particolare complessità, specificità della materia, rimessione al Collegio di coordinamento o richiesta di ulteriori elementi istruttori. Quanto alla asserita litispendenza, il Collegio ha escluso la comunanza di oggetto e di parti con il procedimento innanzi al Giudice di Pace di Palermo.
Nel merito, il Collegio ha richiamato l’art. 125-sexies TUB, che riconosce al cliente il diritto alla riduzione proporzionale alla vita residua del contratto degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito. Le commissioni di intermediazione, ha precisato il Collegio, fanno parte del costo totale del credito e sono rimborsabili indipendentemente dalla terzietà del soggetto destinatario: l’obbligazione restitutoria sorge al momento dell’estinzione anticipata, quando il cliente versa l’importo calcolato al netto dei costi non dovuti.
Il Collegio ha poi ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, richiamando la sentenza Lexitor (Corte di Giustizia UE, C-383/18), secondo cui il diritto alla riduzione include tutti i costi posti a carico del consumatore. Ha escluso che la successiva pronuncia UniCredit Bank Austria (C-555/21) contraddica tale orientamento, riferendosi essa a un diverso ambito normativo. Ha inoltre richiamato la Corte cost. n. 263/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, del d.l. 73/2021 nella parte in cui richiamava le norme secondarie, confermando l’interpretazione conforme a Lexitor anche per i contratti anteriori.
Quanto ai criteri di rimborso, il Collegio ha distinto i costi recurring, soggetti a proporzionalità lineare, dai costi up-front, riducibili secondo la curva degli interessi del piano di ammortamento. Le spese di istruttoria e le commissioni dell’intermediario sono state qualificate come up-front, in quanto riferite ad attività preliminari alla concessione del prestito. Il rimborso complessivo è stato quindi quantificato in € 553,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio ha invece respinto le ulteriori domande: quella sulle rate eccedenti, ritenuta generica ed esplorativa per difetto di allegazione; quella sulla penale di estinzione, legittima perché l’importo dovuto supera € 10.000,00 e la durata supera un anno; quella sulle spese legali, non riconosciute nei ricorsi seriali diretti all’Arbitro. Il ricorso è stato pertanto accolto parzialmente.
Nota della Redazione
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