Cessione del quinto: ammortamento alla francese e rimborso costi non maturati (ABF Collegio di Milano n. 3197 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Né la normativa primaria né quella secondaria impongono che il contratto di finanziamento contro cessione del quinto o la tabella di ammortamento esplicitino il regime finanziario o la base di calcolo degli interessi. La mancata consegna del piano di ammortamento alla conclusione del contratto non integra violazione dell’intermediario né rende indeterminato l’oggetto, quando il contratto riporti tutti gli elementi e le informative di legge. La scelta di proporre un piano di ammortamento alla francese, ancorché più oneroso, rientra nella libertà imprenditoriale dell’operatore. In caso di estinzione anticipata, per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021 i costi recurring si riducono secondo il criterio pro-rata temporis, i costi up-front secondo la curva degli interessi, salvo diversa pattuizione.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva sottoscritto con l’intermediario due contratti di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, entrambi estinti anticipatamente. Per entrambi contestava la mancata allegazione del piano di ammortamento e l’assenza di indicazioni sul regime finanziario applicato, chiedendo la rideterminazione del debito residuo mediante ricalcolo degli interessi secondo il criterio più favorevole e la restituzione delle somme versate in eccedenza. Per il solo primo contratto domandava inoltre il rimborso degli oneri non maturati a seguito dell’estinzione anticipata, da calcolarsi pro-rata temporis. L’intermediario, dopo aver respinto il reclamo, resisteva sostenendo la correttezza del metodo alla francese e l’avvenuto rimborso dei costi tramite la curva degli interessi.
La motivazione del Collegio
Il Collegio analizza anzitutto la domanda di ricalcolo degli interessi, comune a entrambi i rapporti. Richiamando la decisione del Collegio di Coordinamento n. 14376/2022, osserva che dalla normativa primaria e secondaria non emerge alcun riferimento espresso alla necessità che il contratto o la tabella di ammortamento esplicitino il regime finanziario o la base di calcolo degli interessi. La mancata consegna del piano di ammortamento alla stipula, inoltre, non comporta violazione alcuna né rende indeterminato l’oggetto, se il contratto riporta gli elementi e le informative previsti. La scelta del piano alla francese, pur notoriamente più oneroso, resta espressione della libertà imprenditoriale. La domanda di ricalcolo è dunque respinta.
Passando alla richiesta di restituzione degli oneri non maturati sul primo contratto, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 125-sexies T.U.B. impone la riduzione del costo totale del credito pari agli interessi e ai costi dovuti per la vita residua. La sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE (11 settembre 2019, causa C-383/18) ha esteso la riduzione a tutti i costi posti a carico del consumatore. Il Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 ne ha tratto il principio della riducibilità di tutte le componenti, compresi i costi up-front.
Il Collegio ricorda poi le modifiche legislative succedutesi — dall’art. 11-octies del D.L. n. 73/2021 al decreto “Salva infrazioni” e al decreto “Omnibus” — e la sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022, che ha dichiarato illegittimo l’art. 11-octies, comma 2, limitatamente alle parole relative alle norme secondarie di trasparenza e vigilanza. Per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021 resta applicabile l’originario art. 125-sexies T.U.B., come interpretato alla luce di Lexitor: per i costi recurring vale il criterio pro-rata temporis (salvo patto diverso), per i costi up-front il metodo della curva degli interessi.
Il contratto in esame, sottoscritto il 25 luglio 2018, rientra in tale regime. Il Collegio qualifica come up-front sia le commissioni di istruttoria sia le provvigioni per l’intermediario del credito. Applicando a tali voci il criterio equitativo della curva degli interessi, e scomputando i rimborsi già corrisposti in sede di estinzione, il residuo dovuto risulta pari a zero. L’importo preteso dalla parte derivava dall’applicazione del pro-rata temporis anche ai costi up-front, criterio non condiviso. Il ricorso è pertanto non accolto.
Nota della Redazione
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