Segnalazioni SIC legittime con preavviso provato e recapitato alla residenza (ABF Collegio di Milano n. 3198 del 10.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di imminente registrazione nei sistemi di informazioni creditizie costituisce atto recettizio e, per la legittimità della segnalazione, il partecipante deve provarne l’effettiva ricezione. La prova può essere raggiunta mediante il servizio di postalizzazione con tracciatura satellitare quando, in assenza del codice a barre, ricorrano almeno due condizioni tra coincidenza delle date, corrispondenza del numero di contratto e compatibilità della data di recapito con quella di emissione. Il preavviso è validamente indirizzato all’indirizzo di residenza ove le condizioni generali di contratto impongano al cliente di comunicare ogni variazione dei propri dati. Il danno all’immagine da segnalazione illegittima non è in re ipsa e deve essere allegato e provato.
Il Fatto
Il ricorrente aveva concluso con l’intermediario un contratto di finanziamento per l’acquisto di un’autovettura, da rimborsarsi in settantadue rate mensili. Scoperta la presenza di segnalazioni negative nei SIC, ne contestava la legittimità sotto il profilo formale, assumendo di non aver mai ricevuto il preavviso di prima segnalazione. Sosteneva che le comunicazioni prodotte dall’intermediario fossero indirizzate in un Comune diverso e presso un indirizzo diverso da quello indicato nel contratto, e che non fossero né ricevute né spedite. Domandava la cancellazione delle segnalazioni e il risarcimento del danno all’immagine quantificato in € 5.000,00.
L’intermediario replicava che il preavviso era stato inviato presso la residenza medio tempore variata, comunicata per le vie brevi dal cliente, documentata da un certificato di residenza storico. Le comunicazioni erano state spedite tramite un servizio di postalizzazione con tracciatura GPS. Dichiarato il cliente decaduto dal beneficio del termine con PEC consegnata il 06.10.2022, l’intermediario insisteva per il rigetto del ricorso, rilevando l’assenza di prova dei danni.
La motivazione del Collegio
Il Collegio individua i due requisiti di legittimità dell’iscrizione nei SIC: la veridicità sostanziale dell’inadempimento e il rispetto delle garanzie procedurali, segnatamente il preavviso. Il dato sostanziale è pacifico tra le parti, essendo il cliente rimasto moroso nei pagamenti. La contestazione si concentra quindi sull’elemento formale.
Richiamato l’art. 125, comma 3, del d.lgs. n. 385/1993 e l’art. 5, comma 6, del Codice di deontologia del 12 settembre 2019, il Collegio valorizza il provvedimento di interpretazione autentica del Garante del 26 ottobre 2017: il preavviso è atto recettizio ai sensi degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. e della sua ricezione il segnalante deve fornire prova. Sono ammessi mezzi equipollenti alla raccomandata, tra cui la PEC, e i preavvisi noti all’interessato per successivi comportamenti significativi.
Sul piano probatorio il Collegio richiama l’indirizzo unanime ABF: con i sistemi di tracciatura GPS la ricezione è provata dalla coincidenza dei codici a barre tra attestazioni del vettore e missive; in assenza del codice, occorrono almeno due tra tre condizioni. Nella specie le missive non recano il codice a barre e non vi è coincidenza delle date, ma sussistono la corrispondenza del numero di contratto e la compatibilità tra date di accettazione e date dei preavvisi. Tre comunicazioni risultano così recapitate (in senso conforme: Collegio di Milano n. 21581/2021; Collegio di Roma n. 21857/2021).
Quanto all’indirizzo, la doglianza del ricorrente non è fondata: il certificato storico documenta la residenza nel Comune di recapito dal 04.10.2017 al 18.05.2022, periodo in cui le tre comunicazioni furono inviate e recapitate. L’art. 3 lett. b) delle condizioni generali, specificamente approvate, imponeva al cliente di comunicare ogni variazione dei dati, incluso l’indirizzo.
Il preavviso risulta poi tempestivo rispetto alla prima segnalazione visibile in visura, risalente a giugno 2023 e successiva tanto alla decadenza dal beneficio del termine dell’ottobre 2022 quanto ai preavvisi documentati. Il Collegio rigetta pertanto la domanda di cancellazione e quella risarcitoria, quest’ultima priva di supporto probatorio, ribadendo che il danno non patrimoniale da segnalazione illegittima non è in re ipsa.
Nota della Redazione
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