Estinzione anticipata del credito e riparto dell’onere probatorio sui conteggi estintivi (ABF Collegio di Milano n. 3220 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione o delegazione di pagamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, in applicazione dell’art. 125-sexies t.u.b. come interpretato alla luce della sentenza CGUE 11 settembre 2019 C-383/18. I costi recurring e gli oneri assicurativi si riducono secondo il criterio proporzionale ratione temporis, mentre i costi up front seguono di regola la curva degli interessi, in mancanza di una diversa previsione pattizia proporzionale. Il diritto alla restituzione presuppone però che il ricorrente assolva all’onere probatorio sul quantum: se i conteggi estintivi e le quietanze non consentono di ricostruire con esattezza il debito residuo e le rate, la domanda non può essere accolta.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto due finanziamenti, rimborsabili mediante cessione pro solvendo di quote della retribuzione e mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro. Dopo averli estinti anticipatamente, chiedeva all’intermediario il rimborso di € 1.518,09, calcolato secondo il criterio proporzionale; in via subordinata domandava la restituzione pro quota degli oneri up front secondo la curva degli interessi, oltre alla ripetizione delle quote versate dopo l’estinzione, alle spese di assistenza e agli interessi legali.

Insoddisfatto dell’esito del reclamo, adiva l’Arbitro. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità del ricorso per carenza di documentazione e, nel merito, sosteneva di aver già stornato gli interessi sulle quote a scadere e di essersi reso disponibile a rifondere parte degli oneri up front, quantificati in € 117,75 per la delegazione e € 239,94 per la cessione, senza però ricevere l’IBAN per il bonifico. Chiedeva il rigetto o, in subordine, la rideterminazione secondo la curva degli interessi.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama il proprio orientamento consolidato in materia di estinzione anticipata: in assenza di una chiara ripartizione tra oneri up front e recurring, l’intero importo di ciascuna voce va considerato; i costi recurring si rimborsano in misura proporzionale, dividendo l’importo per il numero complessivo delle rate e moltiplicando per quelle residue; l’intermediario deve restituire anche il premio assicurativo. Sul punto richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014.

Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 e poi anticipatamente estinti, il Collegio applica l’originario art. 125-sexies t.u.b. come interpretato dalla sentenza Lexitor, dando continuità alla decisione di coordinamento n. 26525/2019, richiamata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263/2022. Ne deriva che il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front, mentre per i costi istantanei il criterio di riduzione è determinato in via integrativa secondo equità, di regola mediante la curva degli interessi desunta dal piano di ammortamento.

Ricostruito il quadro normativo, il Collegio passa all’esame della documentazione. Il cliente aveva prodotto i contratti, i conteggi estintivi e le quietanze liberatorie. Per il contratto di cessione, tuttavia, il conteggio riporta dati discordanti rispetto al contratto e la quietanza è indirizzata a un datore di lavoro diverso da quello indicato nell’atto. Soprattutto, moltiplicando la rata di € 239,00 per le 48 rate complessive indicate, non si ottiene il debito iniziale di € 11.296,20, bensì € 11.472,00: un’incongruenza insanabile.

Analoga difficoltà emerge per la delegazione di pagamento: dati discordanti tra conteggio e contratto, quietanza inviata a soggetto diverso dal datore di lavoro indicato e impossibilità di ricostruire il debito residuo alla data del 01/03/2023, non essendo desumibile con esattezza la decorrenza del contratto originario del 2019 né la consistenza delle rate pagate, insolute e residue.

Il Collegio conclude quindi che il ricorrente, pur onerato, non ha assolto all’onere probatorio a fondamento delle proprie richieste. Il ricorso, pertanto, non può trovare accoglimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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