Rimborso pro quota dei costi up front nella cessione del quinto (ABF Collegio di Napoli n. 5440 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di finanziamento rimborsabili mediante cessione del quinto dello stipendio estinti anticipatamente, l’art. 6-bis del D.P.R. n. 180/1950 richiama espressamente la disciplina del credito ai consumatori di cui all’art. 125-sexies TUB, con la conseguenza che il diritto alla riduzione proporzionale degli oneri opera anche in questa tipologia contrattuale. Per i contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 la riduzione segue i criteri fissati dal Collegio di Coordinamento ABF n. 26525/2019: proporzionalità lineare per i costi recurring e curva degli interessi per i costi up front. Le spese di istruttoria e le commissioni di intermediazione, in quanto riferite ad attività preliminari alla stipula, sono up front e si riducono secondo il metodo di riduzione progressiva degli interessi. La sentenza CGUE 9 febbraio 2023, causa C-555/21 non è invocabile fuori dal credito immobiliare. La domanda di sospensione per rinvio pregiudiziale è inammissibile, non prevedendo le Disposizioni ABF ipotesi di sospensione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato nel febbraio 2018 un contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione in centoventi rate mensili. Il rapporto si estingueva anticipatamente nell’agosto 2023, previa emissione del conteggio estintivo. L’istante, richiamando la sentenza Lexitor, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 e la pronuncia della Corte costituzionale n. 263/2022, chiedeva il rimborso pro quota degli oneri non maturati, quantificati in € 924,00, oltre interessi legali e spese di assistenza difensiva.

L’intermediario resistente eccepiva in via preliminare la sospensione del procedimento in attesa di taluni rinvii pregiudiziali alla CGUE e il proprio difetto di legittimazione passiva sui costi di intermediazione. Nel merito sosteneva l’inapplicabilità della disciplina consumeristica ai finanziamenti contro cessione del quinto, già integralmente rimborsati per € 1.054,88 a titolo di interessi non maturati.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di sospensione. Le Disposizioni ABF non contemplano ipotesi sospensive e il rinvio pregiudiziale disposto in altri giudizi non integra una litispendenza in senso tecnico, richiamando sul punto le decisioni Collegio ABF Torino n. 1104/2025 e Collegio ABF Milano n. 2074/2025.

Cadono anche le eccezioni preliminari di merito. Quanto ai costi di intermediazione, le scelte organizzative dell’intermediario che si avvalga di una rete di agenti non possono ricadere sul cliente: tali oneri, riportati nel contratto, sono soggetti a riduzione ai sensi dell’art. 125-sexies TUB, come affermato da una consolidata linea dei Collegi. Quanto alla pretesa specialità del D.P.R. n. 180/1950, il Collegio ne rileva l’insostenibilità: l’art. 6-bis, introdotto dal D.lgs. n. 169/2012 e quindi già vigente alla stipula, estende espressamente al rapporto le norme in materia di credito ai consumatori del capo II del titolo VI del TUB.

La sentenza CGUE del 9 febbraio 2023 richiamata dal resistente non muta il quadro: essa riguarda la direttiva 2014/17/UE sul credito immobiliare, dove il sistema informativo precontrattuale consente al consumatore di distinguere costi recurring e up front. Fuori da quel perimetro resta fermo l’orientamento ABF.

Nel merito, trattandosi di contratto anteriore al 25 luglio 2021, il Collegio applica i criteri del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019. Spese di istruttoria e commissioni di intermediazione sono qualificate up front, perché riferite ad attività preliminari alla stipula, e si riducono secondo la curva degli interessi: € 182,84 e € 274,41, per complessivi € 457,35, arrotondati a € 457,00 in applicazione delle Disposizioni ABF. Respinte, per difetto di prova, la domanda di restituzione delle rate versate in eccedenza e quella delle spese legali, stante la natura seriale del ricorso. L’intermediario è tenuto anche al versamento del contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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