Estinzione anticipata con TFR e riduzione del costo del credito nella cessione del quinto (ABF Collegio di Napoli n. 5441 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto della retribuzione, estinto anticipatamente per cessazione del rapporto di lavoro e con impiego del TFR, il consumatore ha diritto alla riduzione proporzionale del costo totale del credito in rapporto a quanto effettivamente corrisposto, secondo il criterio del costo ammortizzato. La clausola contrattuale che esclude l’applicazione dell’art. 125-sexies TUB per le estinzioni anticipate non dipendenti dalla volontà del cliente non preclude tale diritto. La clausola di mora ex re, che fa decorrere gli interessi di pieno diritto alla scadenza senza valutare l’imputabilità del ritardo, ha portata potenzialmente vessatoria ai sensi dell’art. 33 del d.lgs. n. 206/2005. Gli interessi moratori non analiticamente indicati dall’intermediario vanno decurtati dal debito residuo. La domanda del cliente non assistito da procuratore, apparentemente costitutiva, può essere riqualificata come di mero accertamento quando petitum e causa petendi sono determinati.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato un contratto di finanziamento di € 9.720,00, rimborsabile in 60 rate mensili mediante cessione del quinto della retribuzione. Il rapporto si estingueva anticipatamente per cessazione del rapporto di lavoro in corrispondenza della seconda rata. L’intermediario, subentrato per cessione di ramo d’azienda, escuteva il TFR per € 2.949,44, insufficiente a coprire il debito residuo di € 3.811,97, e inviava una messa in mora per € 4.092,26, comprensiva di rate insolute e interessi moratori.

Il cliente contestava l’importo, la polizza rischio impiego e le informazioni ricevute dal mediatore, chiedendo l’accertamento del debito effettivo, la non debenza degli interessi di mora, un piano di rientro senza interessi e l’astensione da segnalazioni pregiudizievoli. L’intermediario eccepiva l’inammissibilità del ricorso per asserita natura costitutiva delle domande.

La motivazione del Collegio

Il Collegio respinge l’eccezione preliminare. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi, richiamato con Collegio ABF Milano n. 1371/2024 e n. 2653/2024, la domanda costitutiva può essere qualificata come di mero accertamento quando petitum e causa petendi sono sufficientemente determinati. Il ricorso, depositato senza l’ausilio di un procuratore, è quindi reinterpretato in chiave sostanzialistica.

Nel merito, il contratto è stato sottoscritto il 27/02/2025, dopo l’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 125-sexies TUB, introdotta dall’art. 11-octies, comma 2, d.l. n. 73/2021, convertito in legge n. 106/2021. La norma si applica ai contratti sottoscritti successivamente al 25/07/2021. L’art. 11 del contratto annovera la cessazione del rapporto di lavoro tra le ipotesi di estinzione anticipata che escludono l’applicazione della disposizione, ma tale esclusione non è opponibile al cliente.

Il Collegio rileva che l’intermediario non ha operato alcuna riduzione proporzionale del costo del credito. L’orientamento prevalente riconosce invece al cliente, in caso di estinzione parziale mediante TFR, il diritto alla restituzione della quota parte dei costi non maturati, calcolata in rapporto a quanto effettivamente corrisposto. Il ricalcolo va effettuato secondo il criterio del costo ammortizzato, in senso conforme a Collegio ABF Milano n. 2476/2025.

Quanto agli interessi di mora, la clausola dell’art. 15 del contratto configura una mora ex re, che prescinde dalla valutazione sull’imputabilità del ritardo e presenta quindi portata potenzialmente vessatoria ex art. 33 del d.lgs. n. 206/2005. In ogni caso l’importo applicato non è chiaramente indicato dall’intermediario neppure in sede di controdeduzioni, e va pertanto decurtato dal debito residuo.

Il ricorso è quindi accolto parzialmente: il Collegio accerta il diritto del ricorrente al ricalcolo del debito residuo, decurtato degli interessi moratori e dell’importo dovuto a titolo di riduzione del costo totale del credito, e dispone il versamento del contributo di € 200,00 alla Banca d’Italia e del rimborso di € 20,00 al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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