Sentenza di rigetto e nessun obbligo di ottemperanza per l’amministrazione (TAR Emilia-Romagna n. 79 del 24.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di rigetto non determina in capo all’amministrazione alcun obbligo di esercitare il potere per darvi esecuzione, lasciando invariato l’assetto giuridico dei rapporti anteriore alla radicazione del giudizio. Quando la pronuncia ottemperanda ha ad oggetto una domanda ex art. 2932 cod. civ. ed è di accertamento negativo del diritto azionato, l’assetto che resta fermo è quello della titolarità del diritto dominicale sulle aree contese. Il diniego di permesso di costruire fondato sulla contrarietà dell’intervento alla disciplina urbanistica e sull’incompletezza della domanda non viola il dictum giudiziale, perché non mette in discussione la proprietà delle aree in capo ai ricorrenti. Le censure relative alla disciplina di piano applicabile e alle lacune dell’istanza attengono al merito della domanda caducatoria, soggetta al rito ordinario, e non all’ottemperanza.

Il Fatto

Una società agricola e alcuni proprietari, titolari di un compendio immobiliare già ricompreso nel perimetro di un piano particolareggiato, hanno presentato istanza di permesso di costruire per realizzare un capannone previa demolizione di un fabbricato esistente. Il Comune ha respinto l’istanza per non conformità dell’intervento alla vigente disciplina urbanistica e per incompletezza della domanda.

Il diniego è stato impugnato davanti al TAR con domanda di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112 Cod. proc. amm., di una precedente sentenza che aveva respinto la domanda del Comune ex art. 2932 cod. civ. di trasferimento coattivo delle aree. In via subordinata i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento del diniego ai sensi dell’art. 29 Cod. proc. amm. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ha ribadito la non conformità del progetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale concentra la decisione sulla domanda di ottemperanza e la ritiene infondata. La sentenza da ottemperare è, infatti, una sentenza di rigetto: come tale non fa sorgere in capo all’amministrazione alcun obbligo di esercitare il proprio potere in funzione esecutiva, restando immutato l’assetto giuridico dei rapporti anteriore al giudizio. Il Collegio richiama sul punto il precedente del T.A.R. Molise, sentenza n. 145/2022.

Il Tribunale qualifica ulteriormente il contenuto della pronuncia ottemperanda: essa aveva ad oggetto la domanda di trasferimento coattivo delle aree e si risolve in un accertamento negativo del diritto azionato dal Comune. L’assetto rimasto invariato è dunque quello della titolarità del diritto dominicale sulle aree in capo ai ricorrenti.

Da questa premessa discende il rigetto della censura di violazione del giudicato. L’atto di diniego si fonda sulla contrarietà dell’intervento edilizio alla disciplina urbanistica e sull’incompletezza della domanda. Esso non contraddice il dictum giudiziale, perché non contesta — e non potrebbe farlo — che le aree permangono di proprietà dei ricorrenti.

La questione relativa alla individuazione della disciplina di piano applicabile all’area e alla sussistenza di lacune non sanabili mediante soccorso istruttorio non riguarda l’ottemperanza. Essa attiene al merito della domanda caducatoria, assoggettata al rito ordinario. Il Collegio, non pronunciandosi definitivamente, respinge quindi la domanda di ottemperanza e dispone la conversione del rito, fissando la pubblica udienza del 7 ottobre 2025 per la trattazione dell’impugnativa di annullamento, con rinvio alla sentenza definitiva di ogni statuizione sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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