Il licenziamento del cedente non impugnato esclude la continuità del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 26987 del 16.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In ipotesi di licenziamento intimato dal cedente prima della cessione dell’azienda, la norma di garanzia dell’art. 2112 c.c. trova applicazione soltanto se sia intervenuta la dichiarazione di nullità del recesso datoriale o il suo annullamento, unici atti idonei a produrre effetti ripristinatori ex tunc. Tali atti presuppongono l’osservanza, da parte del lavoratore, del termine di decadenza per impugnare il licenziamento e quindi il tempestivo invio al cedente degli atti impeditivi. In difetto, il rapporto è estinto alla data della cessione e non può considerarsi trasferito alla cessionaria in regime di continuità. In tema di consulenza tecnica d’ufficio, l’omesso invio della bozza di relazione dà luogo a una nullità relativa, sanabile se non eccepita nella prima difesa utile, ovvero mediante rimessione in termini per le osservazioni. La violazione delle scansioni procedimentali poste a presidio del contraddittorio non richiede la prova di un concreto pregiudizio.
Il Fatto
Il lavoratore aveva prestato attività, dapprima, alle dipendenze di una ditta individuale e, poi, di una società, deducendo lo svolgimento di mansioni di viaggiatore piazzista e chiedendo l’accertamento di un unico rapporto di lavoro subordinato con condanna solidale al pagamento delle differenze retributive e del t.f.r.
Il Tribunale, con sentenza non definitiva, accertava il rapporto unico e rigettava l’eccezione di prescrizione, limitando il rigetto della domanda al solo periodo interessato da una transazione. La Corte d’Appello rigettava il gravame della società e del titolare, ritenendo che il rapporto fosse proseguito alle dipendenze della cessionaria ex art. 2112 c.c., senza soluzione di continuità. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il primo motivo, che investe la mancata rilevanza del licenziamento intimato dalla ditta individuale con effetto dal 30.12.2004 e mai impugnato. Il dato decisivo è temporale: la società cessionaria era stata costituita il 30.12.2004 e il conferimento del complesso aziendale aveva spiegato effetti solo dall’01.01.2005. A quella data, però, il rapporto era già estinto.
Ne consegue che, in mancanza di impugnazione e di successivo annullamento del recesso, il rapporto non poteva considerarsi “trasferito” alla cessionaria in regime di continuità ex art. 2112 c.c., perché non più esistente. La Corte richiama il proprio orientamento (Cass. ord. n. 17470/2024; Cass. ord. n. 19740/2024; Cass. n. 8039/2022): la norma di garanzia opera solo in presenza di nullità o annullamento del licenziamento, che presuppongono il rispetto del termine di decadenza e il tempestivo invio degli atti impeditivi al cedente. Il secondo motivo, sulla portata della rinunzia espressa in sede di conciliazione sindacale, resta assorbito.
Il terzo motivo è accolto per quanto di ragione. È inammissibile la censura che denuncia un errore di valutazione e non di percezione della prova, estranea ai limiti del sindacato sul travisamento (Cass. sez. un. n. 5792/2024). Sono invece fondate le doglianze sul mancato espletamento del procedimento trifasico: la Corte territoriale non ha verificato la “stabilità” dell’incarico di viaggiare prevista dalla declaratoria collettiva, pur avendo accertato che il viaggio si svolgeva un solo giorno a settimana. In caso di mansioni promiscue, la prevalenza va determinata con analisi qualitativa, non con mera contrapposizione quantitativa, valorizzando la mansione più significativa sul piano professionale, purché non sporadica (Cass. n. 2969/2021; Cass. n. 26978/2009).
Il quarto motivo è parimenti fondato. Il mancato invio della bozza preliminare della consulenza integra nullità relativa, che impone solo l’onere di tempestiva eccezione, nella specie adempiuto. La violazione delle scansioni procedimentali poste a presidio del contraddittorio determina nullità senza necessità di allegare un concreto pregiudizio (Cass. sez. un. n. 36596/2021; Cass. ord. n. 1217/2026); la sanatoria può avvenire mediante rimessione in termini per le osservazioni ex art. 196 c.p.c. (Cass. ord. n. 16196/2023). La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2112 c.c. – Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda
- Art. 196 c.p.c. – Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente