Assenza di obbligo di astensione del giudice che ha svolto attività istruttoria (Cass. civ. Sez. 2 n. 2213 del 03.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La conoscenza della causa come magistrato in altro grado del processo, prevista dall’art. 51 c.p.c. come ragione di astensione obbligatoria, è riferita alla partecipazione alla decisione di merito e non ad atti istruttori nel giudizio di primo grado. Ne deriva che il giudice che abbia partecipato soltanto all’attività istruttoria, senza concorrere alla decisione, non ha alcuna incompatibilità a comporre il collegio giudicante in secondo grado. È, altresì, inammissibile il motivo di ricorso che, pur invocando la violazione degli artt. 115, 116, 194, 195 e 196 c.p.c., miri a censurare la valutazione delle risultanze della consulenza tecnica operata dal giudice di merito. L’imprevedibilità del danno ex art. 1225 c.c. va valutata secondo un criterio di normalità, non con riferimento alle caratteristiche specifiche del debitore.

Il Fatto

Una società convenne in giudizio un’altra impresa, assumendola responsabile dell’incendio di un’autovettura causato da riparazioni non eseguite a regola d’arte, e ne chiese la condanna al risarcimento dei danni. La pretesa era stata avanzata in via riconvenzionale nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del compenso. Il Tribunale accolse la domanda, condannando la società convenuta al pagamento di una somma pari al valore del veicolo; la decisione fu impugnata da entrambe le parti. La Corte d’Appello, riuniti i gravami, accolse l’appello della società danneggiata, riconoscendole anche i costi per l’assistenza tecnica stragiudiziale e le spese di primo grado, e rigettò quello della controparte, ritenendo utilizzabile la consulenza tecnica svolta in primo grado.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato i cinque motivi di ricorso proposti dalla società soccombente. Con il primo motivo, la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 190 e 352 c.p.c., per non aver potuto esporre comparsa conclusionale. Il motivo è stato ritenuto infondato: l’ordinanza di assegnazione dei termini, pur indicando al singolare la “parte appellante”, era stata rivolta ad entrambe le parti, trattandosi di un mero lapsus calami. In ogni caso, la stessa ricorrente aveva depositato la comparsa conclusionale, sicché l’errore materiale era rimasto privo di effetti.

Il secondo motivo denunciava la nullità della sentenza per la composizione del collegio d’appello, che includeva la giudice che aveva istruito la causa in primo grado. La censura è stata dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, comma 1, n. 1, c.p.c., poiché il provvedimento impugnato si è conformato alla giurisprudenza consolidata (Cass. n. 25487 del 2021; Cass. n. 7578 del 2007). La Corte ha ribadito che la conoscenza della causa come magistrato in altro grado, rilevante ex art. 51 c.p.c., riguarda la partecipazione alla decisione di merito e non l’attività istruttoria.

Il terzo e il quarto motivo, concernenti la nullità della CTU e l’omesso esame di fatti decisivi, sono stati ritenuti inammissibili. In relazione al primo, la Corte ha rilevato che la censura, pur invocando la violazione di plurime norme processuali, mirava in realtà a contestare la valutazione delle risultanze peritali. Inoltre, per la parte in cui denunciava l’omesso esame di un fatto controverso, era preclusa la possibilità di scrutinio in sede di legittimità per la sussistenza di una “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. (oggi art. 360, comma quarto, c.p.c.). Il quarto motivo tendeva a una rivalutazione degli apprezzamenti in fatto, pure preclusa.

Il quinto motivo, infine, denunciava la violazione dell’art. 2697 c.c. per il difetto di prova del danno e dell’art. 1225 c.c. per il superamento del limite della prevedibilità. La censura è stata ritenuta infondata. Quanto all’onere della prova, la Corte ha precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo quando il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella che ne era gravata, non quando valuta incongruamente l’esito delle prove. Quanto al danno, la prevedibilità ex art. 1225 c.c. va accertata con riferimento al parametro della normalità dei rapporti economici, non alle caratteristiche specifiche del debitore: la circostanza che la riparazione avesse un valore economico ridotto non esclude il riconoscimento del danno. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, nonché delle somme ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., la cui applicazione nel procedimento ex art. 380-bis c.p.c. assume funzione deterrente e sanzionatoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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