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La revoca della patente richiede la condanna per il medesimo reato di rifiuto (Cass. pen. Sez. IV n. 6511 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, prevista dall’art. 186, comma 7, cod. strada per il caso di condanna nei due anni precedenti per il medesimo reato, presuppone che la precedente condanna riguardi la specifica fattispecie del rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico, non essendo sufficiente una condanna per una diversa ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, cod. strada. La locuzione “medesimo reato” va interpretata in senso strettamente letterale, richiedendo l’identità della fattispecie normativa violata, attesa l’autonomia strutturale delle distinte fattispecie incriminatrici previste dall’articolo 186 cod. strada.

Il Fatto

Il Tribunale di Varese, su richiesta concordata delle parti, applicava nei confronti del ricorrente la pena per i reati di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico e di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti clinici per la verifica dell’assunzione di sostanze stupefacenti. Il giudice, al di fuori dell’accordo, disponeva la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ritenendo integrato il presupposto della recidiva biennale in ragione di una precedente condanna per guida in stato di ebbrezza.

Il difensore ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge per l’erronea applicazione della revoca della patente, non ricorrendo il presupposto della recidiva specifica, e chiedendo l’eliminazione della statuizione con rinvio per la determinazione della sola sospensione della patente.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha preliminarmente chiarito che il rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcolimetrico costituisce una fattispecie incriminatrice distinta e autonoma rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza, poiché, nel caso del rifiuto, la condotta illecita consiste nel rifiuto stesso, a prescindere dall’effettiva verifica dello stato di ebbrezza del conducente. Il rinvio operato dall’art. 186, comma 7, cod. strada al comma 2, lett. c), riguarda esclusivamente il trattamento sanzionatorio, non la struttura della fattispecie.

La Corte ha quindi interpretato la locuzione “medesimo reato” in senso strettamente letterale, richiedendo la perfetta identità della fattispecie normativa violata. Ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui la revoca della patente presuppone una condanna per il medesimo reato di cui al comma 7, e non genericamente per una delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza (Sez. 4, n. 13548 del 22/03/2013, Rv. 254753), valorizzando la differenza rispetto alla recidiva di cui all’art. 99 cod. pen., che richiede invece il reato della stessa indole (Sez. 4, n. 14617 del 25/02/2014, Rv. 259220; Sez. 4, n. 48753 del 07/11/2013, Rv. 257642).

Nel caso di specie, la precedente condanna riportata dal ricorrente per violazione dell’art. 186, comma 2, lett. b), cod. strada (guida in stato di ebbrezza) non poteva essere equiparata al reato di rifiuto contestato, trattandosi di fattispecie caratterizzate da elementi costitutivi diversi. L’errore del giudice di merito è consistito nell’interpretazione estensiva della nozione di “medesimo reato”, comprensiva di qualsiasi violazione dell’articolo 186 cod. strada.

La Corte ha, pertanto, annullato la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente, statuizione eliminata, con rinvio al Tribunale di Varese in diversa persona fisica per la determinazione della durata della sola sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall’art. 186, comma 7, cod. strada, demandata ai poteri discrezionali del giudice di merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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