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Rifiuto di sottoporsi ad accertamenti tossicologici, reato istantaneo (Cass. pen. n. 17094 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici previsto dall’art. 187, comma 8, C.d.S. è di natura istantanea e si perfeziona nel momento in cui l’agente manifesta la propria indisponibilità a sottoporsi agli accertamenti, senza che rilevi un successivo atteggiamento collaborativo. Per il conducente coinvolto in un sinistro stradale, la richiesta di sottoposizione agli accertamenti deve essere rivolta sia presso gli uffici di polizia, sia presso la struttura sanitaria, ai sensi dell’art. 187, commi 2, 2-bis e 3, C.d.S.; il rifiuto opposto a tali richieste integra il reato anche se limitato a un solo tipo di accertamento, quale il prelievo di urine, e rende legittima l’impossibilità di estendere l’indagine tossicologica sul campione ematico già prelevato a fini terapeutici.

Il Fatto

Il Tribunale di Sassari aveva riconosciuto il conducente colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, comma 2, 2-bis e 2-sexies e 187, commi 1 e 8, C.d.S., per essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, accertata tramite esame ematico presso il nosocomio dopo un incidente stradale, e per essersi rifiutato di sottoporsi agli esami per l’accertamento dell’alterazione da sostanze stupefacenti. La Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, aveva confermato la decisione di primo grado.

L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La difesa sosteneva che il reato di rifiuto non fosse configurabile, poiché il campione di sangue prelevato a fini terapeutici avrebbe potuto essere utilizzato anche per l’accertamento di sostanze stupefacenti, e che il rifiuto opposto solo al prelievo di urine costituisse esercizio del diritto di opporsi a un accertamento invasivo, scriminato ai sensi dell’art. 51 cod. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo la tesi difensiva infondata. Ha ricordato che il reato di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici ha natura istantanea, perfezionandosi con la manifestazione di indisponibilità dell’agente, non rilevando il successivo atteggiamento collaborativo, come già affermato in precedenti pronunce di legittimità.

La Corte ha evidenziato che il giudice di appello aveva accertato che la richiesta di sottoposizione agli accertamenti era stata rivolta al conducente in due momenti distinti: prima presso gli uffici di polizia stradale, nel rispetto della procedura di cui all’art. 187, commi 2 e 2-bis, C.d.S., e poi presso la struttura sanitaria, con la richiesta di accertamenti urgenti ai sensi dell’art. 187, comma 3, C.d.S.. In entrambe le occasioni, l’imputato aveva opposto un rifiuto espresso, idoneo a integrare istantaneamente il reato.

La motivazione della sentenza impugnata, riportata dalla Cassazione, chiarisce che l’imputato non si era limitato a rifiutare il solo prelievo di urine, ma aveva opposto un rifiuto generale e univoco a qualsivoglia tipo di accertamento. Tale circostanza rendeva ininfluente l’eventuale disponibilità a sottoporsi al prelievo ematico e legittimava l’impossibilità per gli operatori di estendere l’indagine sul campione di sangue, prelevato in stato di incoscienza, all’accertamento diagnostico della condizione di alterazione da sostanze stupefacenti.

La Corte ha concluso che la motivazione della sentenza impugnata era logica e coerente con la giurisprudenza di legittimità, rigettando il ricorso e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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