Guida in stato di ebbrezza, recidiva nel biennio e messa alla prova (Cass. pen. Sez. III n. 16269 del 06.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’estinzione del reato ai sensi dell’art. 168-ter, comma 2, cod. pen., a seguito dell’esito positivo della messa alla prova, presupponendo l’avvenuto accertamento del fatto-reato, non impedisce al giudice di valutarlo in un successivo processo quale precedente specifico ai fini del giudizio circa la recidiva nel biennio prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. L’estinzione del reato non preclude l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ivi inclusa la revoca della patente, la cui durata è stabilita dal giudice penale ed eseguita dall’autorità amministrativa.
Il Fatto
Il Tribunale di Trento, con sentenza del 26 maggio 2023, condannava il ricorrente per il reato di cui all’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 152/2006 (gestione non autorizzata di rifiuti) e per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada (guida in stato di ebbrezza), ritenendo configurata la recidiva nel biennio. La Corte di appello di Trento, con sentenza del 14 maggio 2025, confermava la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il condannato, deducendo, tra i motivi, l’erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1), l’omessa declaratoria di prescrizione del reato e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, in ragione dell’intervenuta estinzione del precedente reato per l’esito positivo della messa alla prova.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando tutti i motivi. In relazione al primo motivo, riguardante la gestione non autorizzata di rifiuti, i giudici di legittimità hanno ritenuto manifestamente infondate le doglianze, essendo la ricostruzione operata dalla Corte territoriale basata su elementi fattuali dirimenti, come i pagamenti effettuati in favore dell’imputato, e non sindacabile in sede di legittimità in quanto non evidenziante vizi logici, ma una mera sollecitazione a una diversa ricostruzione dei fatti.
Quanto al secondo motivo, concernente la prescrizione, la Corte ha escluso che il reato fosse estinto. La modifica normativa che ha ricondotto la condotta a una contravvenzione, intervenuta con il d.l. n. 166/2025, convertito dalla legge n. 147/2025, è successiva alla sentenza di appello e non incide sul termine di prescrizione già in corso. Inoltre, il calcolo del termine massimo, tenuto conto delle sospensioni maturate, dimostra che la prescrizione quinquennale non era ancora maturata né alla data della sentenza di secondo grado, né alla data di definizione del giudizio di cassazione, risultando il termine in scadenza nel maggio 2026.
Con riferimento al terzo motivo, la Corte ha aderito al principio espresso da Sez. 4, n. 32209 del 2020, secondo cui l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova, presupponendo l’accertamento del fatto-reato, non impedisce al giudice di valutarlo quale precedente specifico ai fini della recidiva nel biennio prevista dall’art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. Tale conclusione è avvalorata dal tenore letterale dell’art. 168-ter, comma 2, cod. pen., che espressamente prevede che l’estinzione del reato non pregiudichi l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
La Corte ha infine respinto la richiesta di rimettere la questione alle Sezioni Unite, ravvisando un contrasto solo apparente con il principio espresso da Sez. U, n. 5859 del 2011, Marcianò, in quanto la fattispecie dell’affidamento in prova al servizio sociale non è sovrapponibile a quella della messa alla prova. Ha altresì escluso l’incompetenza del giudice penale ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente, richiamando il disposto dell’art. 224, comma 1, cod. strada e il principio di Sez. U, n. 20 del 2000, secondo cui il giudice penale ne stabilisce la durata, mentre l’autorità amministrativa ne cura l’esecuzione.
Nota della Redazione
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