Contraddittorio violato se la sentenza si fonda su atti di p.g. senza escussione (Cass. pen. n. 22730 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inappellabile la sentenza di condanna con la quale è inflitta la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione, in tutto o in parte, di quella dell’arresto, per effetto del disposto dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 150/2022, e della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge n. 689/1981. È, invece, affetta da nullità la sentenza che fonda il giudizio di colpevolezza sulla relazione di servizio e sulle annotazioni degli agenti senza disporne l’escussione dibattimentale, atteso che tali atti non sono irripetibili e la loro utilizzabilità non può prescindere dal contraddittorio, sicché il giudizio svolto “allo stato degli atti” senza la richiesta dell’imputato si risolve in un’illegittima compressione del diritto di difesa.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna condannava l’imputato per il reato di cui all’art. 186, commi 2, lett. b), e 2-sexies, cod. strada, alla pena di 20 giorni di arresto e 1.800 euro di ammenda, sostituendo la pena detentiva con quella pecuniaria ai sensi degli artt. 53 e ss. della legge n. 689/1981. La Difesa proponeva appello, ma la Corte di Appello di Bologna, rilevata l’inappellabilità della sentenza ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen., qualificava l’impugnazione come ricorso per Cassazione. Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione del diritto al contraddittorio, essendosi il giudizio svolto sulla base degli atti del fascicolo del P.M., senza l’ammissione delle prove orali richieste, tra cui il controesame degli agenti accertatori e l’esame dell’imputato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente respinto la questione relativa all’appellabilità della sentenza, dando continuità alla regola ermeneutica fissata da Sez. 3, n. 20573 del 2024, Staffieri, e richiamata da Sez. 1, n. 13795 del 2024, Aveta, secondo cui è inappellabile la sentenza di condanna con la quale è inflitta la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione di quella dell’arresto. Ha, inoltre, ricordato che la questione rimessa alle Sezioni Unite da Sez. 1, n. 28154 del 2025 era stata restituita al Collegio rimettente per la intervenuta composizione del contrasto, nel senso della non appellabilità.
Quanto al primo motivo, la Corte ne ha riconosciuto la fondatezza, rilevando come il giudizio di primo grado si fosse svolto sulla base della documentazione del fascicolo del dibattimento, senza il consenso dei difensori, utilizzando irritualmente i verbali redatti dalla polizia giudiziaria e negando l’ammissione dei testi di p.g. e l’esame dell’imputato. La dicitura “sull’accordo delle parti” riportata nel verbale di udienza, pur attenendo alla lettura degli atti legittimamente acquisiti, non poteva ritenersi indicativa di un accordo sui mezzi di prova ex art. 493, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha precisato che la relazione di servizio e le annotazioni degli agenti non costituiscono atto irripetibile e non potevano essere utilizzate per fondare il giudizio di colpevolezza senza l’escussione dibattimentale dei redattori. In sostanza, si è celebrato un giudizio “allo stato degli atti” senza richiesta dell’imputato e senza il relativo sconto di pena, in violazione del diritto di difesa inerente al contraddittorio. La sentenza impugnata è stata, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 20-bis c.p. – Pene sostitutive delle pene detentive brevi
- Art. 493 c.p.p. – Richieste di prova
- Art. 593 c.p.p. – Casi di appello