Ottemperanza al giudicato per la carta del docente e forme di notifica del titolo esecutivo (TAR Molise n. 98 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario, che condanna la pubblica amministrazione al pagamento di una somma di denaro, costituisce titolo esecutivo idoneo per ottenere l’ottemperanza al giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., qualora l’amministrazione rimanga inadempiente. In base all’art. 475 cod. proc. civ., come riformato dal D.lgs. n. 149/2022, per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva, essendo sufficiente la notifica in copia conforme all’originale. L’adempimento dell’obbligo di pagamento deve avvenire nel termine assegnato dal giudice amministrativo, decorso il quale è nominato un commissario ad acta.
Il Fatto
Un docente precario, titolare di supplenze nell’anno scolastico 2022/2023, aveva ottenuto dal Tribunale di Isernia, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla cd. carta del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 500,00. La sentenza, basata sull’orientamento della Corte di Cassazione che estende il beneficio ai docenti supplenti, era passata in giudicato.
A fronte della mancata esecuzione spontanea del titolo da parte dell’amministrazione, il docente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Molise, chiedendo l’ordine di esecuzione e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, accertando preliminarmente la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza. In particolare, è stato verificato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Isernia e la sua corretta notifica all’amministrazione in copia conforme all’originale.
In merito alla notifica del titolo, il Collegio ha precisato che le modifiche all’art. 475 cod. proc. civ., introdotte dal D.lgs. n. 149/2022, hanno eliminato la necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva per le sentenze del giudice ordinario. La notifica della copia conforme risulta quindi adeguata a costituire l’amministrazione in mora.
Il Tribunale ha inoltre chiarito che la sentenza civile di condanna al pagamento di somme rientra tra i titoli esecutivi la cui esecuzione può essere richiesta al giudice amministrativo tramite il rimedio dell’ottemperanza, finalizzato a ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato. La somma richiesta corrisponde a quella indicata nel titolo esecutivo.
Pertanto, è stato ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza nel termine di 40 giorni, nominando fin d’ora, per il caso di perdurante inadempimento, un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Direzione competente, con facoltà di delega e senza compenso, che dovrà provvedere nel termine di ulteriori 40 giorni. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate con distrazione in favore del difensore.
Nota della Redazione
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