Inammissibile l’azione avverso il silenzio del terzo estraneo al rapporto obbligatorio (TAR Lazio n. 14478 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’azione avverso il silenzio-inadempimento dell’amministrazione postula la titolarità, in capo al ricorrente, di una posizione di interesse legittimo e l’esistenza di un obbligo di esercizio del potere amministrativo. È inammissibile il ricorso proposto da un soggetto terzo rispetto al rapporto giuridico obbligatorio intercorrente tra l’amministrazione e un altro privato, i cui interessi siano incisi solo in modo indiretto e occasionale. Fuorviante è il richiamo all’azione di adempimento, che presuppone comunque la necessità di esercizio del potere amministrativo, così come è inapplicabile l’azione di cui all’art. 2932 cod. civ., riservata alle parti obbligate alla stipula del negozio, e non esperibile l’azione surrogatoria, difettando il requisito della titolarità di un diritto di credito.

Il Fatto

Un condominio impugnava il silenzio serbato da Roma capitale sull’istanza volta alla definizione del procedimento di presa in consegna dell’area superficiaria sovrastante il proprio fabbricato, sito nel territorio dell’amministrazione capitolina. Il condominio chiedeva la condanna alla sottoscrizione dell’atto notarile di cessione gratuita dell’area, previsto a carico della società costruttrice, ovvero l’accertamento e la condanna ai sensi dell’art. 2932 cod. civ. La società, infatti, si sarebbe impegnata a cedere a titolo gratuito all’amministrazione l’area in questione, trascorsi cinque anni dal collaudo. Roma capitale eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza delle condizioni dell’azione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha scrutinato in via preliminare l’eccezione di inammissibilità, ritenendola fondata. Ha chiarito che l’azione avverso il silenzio postula, da un lato, la titolarità di un interesse legittimo del privato e, dall’altro, l’esistenza di un obbligo di esercizio del potere in capo all’amministrazione. Nel caso di specie, è emersa l’insussistenza della situazione giuridica soggettiva dell’interesse legittimo: il condominio è terzo rispetto al rapporto tra la società privata e l’amministrazione, essendovi tra questi ultimi un autentico rapporto giuridico di diritto-obbligo, in forza del quale la società è obbligata a trasferire la proprietà.

Rispetto a tale relazione giuridicamente qualificata, il condominio si pone come soggetto estraneo, avente causa della società, i cui interessi possono essere incisi solo in modo indiretto e occasionale. Ne consegue che, in assenza di una posizione di interesse legittimo, è carente il potere amministrativo e, a fortiori, insussistente l’obbligo a provvedere, il cui mancato rispetto costituisce presupposto dell’azione avverso il silenzio. La Corte ha quindi escluso l’applicabilità dell’art. 31, comma 3 c.p.a., trattandosi di fattispecie in cui vengono in rilievo diritti e obblighi delle parti, non l’esercizio di un potere amministrativo.

Il Collegio ha altresì rilevato l’inconferenza del richiamo all’art. 2932 cod. civ., in quanto una simile domanda può essere proposta esclusivamente da una delle parti obbligate alla stipula del futuro negozio e non da un terzo. Ha inoltre escluso la possibilità di ricorrere all’azione surrogatoria, difettando il presupposto di una posizione creditoria del condominio verso la società. La Corte ha infine giudicato inconferenti i precedenti citati, trattandosi di ipotesi in cui gli interessi del condominio erano direttamente lesi dagli atti amministrativi, e ha dichiarato il ricorso inammissibile, compensando le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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