Il termine dilatorio ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 è derogabile solo per ragioni di urgenza estranee alla sfera dell’ente impositore (Cass. civ. Sez. 5 n. 1637 del 25.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni, decorrente dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni, determina di per sé l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso ante tempus, salvo che ricorrano specifiche ragioni di particolare e motivata urgenza, che l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare. Le ragioni di urgenza devono essere riferite al rapporto tributario controverso e consistere in elementi di fatto che esulano dalla sfera dell’ente impositore, non potendo essere individuate nell’imminente scadenza del termine decadenziale dell’azione accertativa. La violazione del termine dilatorio comporta la nullità insanabile dell’atto impositivo indipendentemente dalla natura, armonizzata o non armonizzata, del tributo accertato, poiché nella fattispecie l’obbligo del contraddittorio preventivo è previsto testualmente dalla legge.

Il Fatto

La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto, ai fini Ires per l’anno 2004, il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero ex art. 165, comma 1, t.u.i.r., riportato nella dichiarazione integrativa presentata nel 2006.

L’Ufficio aveva ritenuto che non vi fosse stato un effettivo pagamento degli interessi e della ritenuta d’acconto, ma una mera operazione contabile di modifica soggettiva del rapporto obbligatorio. La Commissione tributaria provinciale rigettava il motivo concernente la violazione del termine dilatorio, ritenendo sussistenti le ragioni di urgenza, ma accoglieva il ricorso nel merito. La Commissione tributaria regionale, adita dall’Agenzia delle entrate, accoglieva l’appello incidentale della contribuente, annullando l’avviso per violazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000. Avverso tale sentenza l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Cassazione esamina congiuntamente i tre motivi di ricorso, tutti ritenuti infondati. Quanto alle censure di motivazione apparente e omesso esame, la Corte osserva che la sentenza impugnata, sia pure succinta, non è apparente, avendo il giudice d’appello chiaramente espresso la ragione della decisione: l’imminente spirare del termine per l’esercizio del potere impositivo non può giustificare la violazione del termine dilatorio.

Nel merito, la Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui l’inosservanza del termine di cui all’art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 determina di per sé l’illegittimità dell’atto impositivo. Le specifiche ragioni di urgenza, ove sussistenti e provate dall’Amministrazione, devono essere riferite al rapporto tributario e consistere in elementi che esulano dalla sfera dell’ente impositore, non potendo coincidere con l’imminente scadenza del termine decadenziale, che comporterebbe una convalida generalizzata di tutti gli atti in scadenza.

La Corte precisa altresì che l’Amministrazione finanziaria è responsabile anche dei ritardi imputabili alla Guardia di Finanza, quale organo ispettivo collaterale, sicché non rileva la circostanza che il controllo non sia stato tempestivamente eseguito in ragione della dichiarazione integrativa presentata dalla contribuente.

Viene infine disattesa la tesi secondo cui, trattandosi di tributi non armonizzati, non sussisterebbe un obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. L’obbligo del rispetto del termine dilatorio è previsto testualmente dalla legge per tutte le fattispecie, a prescindere dalla natura del tributo, con conseguente nullità insanabile dell’atto emesso in violazione del termine. Il ricorso è integralmente rigettato, con declaratoria di nullità per le spese in ragione della mancata attività difensiva della società intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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