Omessa indicazione del credito d’imposta estero: nessuna decadenza dal beneficio (Cass. civ. Sez. 5 n. 1651 del 25.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero, l’art. 165, comma 8, T.U.I.R. non prevede alcuna decadenza per la mancata indicazione del credito nel modello dichiarativo, richiedendo, nel rispetto dei principi di competenza, autonomia e separazione dei periodi d’imposta, che il credito spettante sia calcolato con riferimento all’anno in cui è sorto. La soppressione della clausola di decadenza, presente nel previgente art. 15 T.U.I.R., conferma l’assenza di una tale sanzione. Inoltre, in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni, l’omessa indicazione del reddito estero in dichiarazione non opera come causa di decadenza dal beneficio, prevalendo le norme convenzionali, di natura speciale, sulla normativa interna, ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost.
Il Fatto
La società, consolidante nel regime di tassazione di gruppo ex art. 117 T.U.I.R., aveva percepito, tramite la controllata, redditi esteri a titolo di royalties dal 2004 al 2012. Per i periodi d’imposta dal 2008 al 2012, a causa di perdite fiscali consolidate, si erano formate eccedenze di imposta estera, creando i presupposti per il credito d’imposta di cui all’art. 165 T.U.I.R. La società, tuttavia, non aveva indicato i redditi esteri nei quadri dedicati dei modelli dichiarativi, né compilato i quadri sulle eccedenze. Avendo richiesto il rimborso delle imposte assolte all’estero e formatosi il silenzio-rifiuto sull’istanza, la società aveva proposto ricorso, respinto dalla C.t.p. e, in appello, dalla C.t.r. della Lombardia.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il terzo motivo di ricorso, riguardante la corretta interpretazione dell’art. 165 T.U.I.R. e la possibilità di recuperare il credito per le imposte estere in assenza di indicazione dei relativi redditi in dichiarazione. I giudici di merito avevano negato il diritto al rimborso, configurando una preclusione di natura decadenziale che la Corte ha ritenuto non condivisibile, in linea con la giurisprudenza di legittimità.
La norma, pur prevedendo che la detrazione non spetti in caso di omessa dichiarazione o omessa indicazione dei redditi esteri, non dispone alcun obbligo di indicazione del credito d’imposta. Il credito, infatti, deve essere semplicemente ‘calcolato’ con riferimento all’anno in cui è sorto, alla luce dei principi di competenza e separazione dei periodi d’imposta. La Corte ha richiamato il proprio orientamento (Cass. n. 9671 del 2025; Cass. n. 10642 del 2025).
Un ulteriore argomento è stato tratto dall’analisi storico-evolutiva: il previgente art. 15 T.U.I.R. conteneva una clausola di decadenza, poi volutamente soppressa dal legislatore nella riforma che ha trasfuso la disciplina nell’attuale art. 165, senza riproporre la sanzione. Tale scelta legislativa conferma che la mancata indicazione del credito in dichiarazione non determina alcuna decadenza.
La Corte ha inoltre precisato che, anche qualificando l’omissione come ‘omessa indicazione dei redditi esteri’, la pretesa dell’Amministrazione sarebbe infondata. In presenza di un obbligo internazionale incondizionato discendente dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, le norme pattizie, di natura speciale, prevalgono sulla normativa interna. Negare il credito per un mero inadempimento dichiarativo violerebbe il divieto di doppia imposizione. La Corte ha citato, a sostegno, Cass. n. 1002 del 2023 e il principio espresso dalla stessa Amministrazione nella circolare n. 9/E del 2015, che ammette la detrazione in caso di ravvedimento operoso (Cass. n. 754 del 2023).
Dall’accoglimento del terzo motivo è derivato l’assorbimento del primo e del secondo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per un nuovo esame e la liquidazione delle spese.
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Nota della Redazione
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