Tosap su cavidotto interrato: il giudicato non può formarsi su statuizioni apodittiche (Cass. civ. Sez. 5 n. 8100 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Tosap, la memoria di cui all’art. 32 d.lgs. n. 546/1992 è strumento di illustrazione e precisazione delle ragioni già dedotte con il ricorso introduttivo e non introduce nuove domande, purché non ampli il thema decidendum né alteri la causa petendi. La sua tardività va valutata con riferimento al termine, a pena di decadenza, previsto dalla medesima disposizione. Inoltre, il giudicato esterno di cui all’art. 2909 c.c. può formarsi solo su una questione che sia stata effettivamente esaminata e dirimata dal giudice; non produce effetti al di là del caso deciso la statuizione meramente apodittica o adesiva alle tesi di una parte, priva di motivazione e di valutazione degli argomenti contrapposti.
Il Fatto
Il Comune di Bisaccia notificava a una società di produzione di energia elettrica un avviso di accertamento per l’anno 2011, con cui richiedeva il pagamento della Tosap per l’attraversamento di terreni e tratturi comunali mediante una linea in cavo interrato, quantificando il tributo in 19.400,00 euro oltre accessori. La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso della società e la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza impugnata, confermava la decisione, ritenendo l’avviso adeguatamente motivato e generico il motivo di appello e valorizzando, quale giudicato, una precedente pronuncia della stessa CTR per l’annualità 2009. La società proponeva ricorso per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo, concernenti la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia, e li ha rigettati. Quanto al vizio di motivazione, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui è apparente solo la motivazione che non renda percepibili le ragioni della decisione, mentre il giudice di merito non è tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva. Nel caso di specie, la CTR aveva espresso con chiarezza le ragioni del decidere. Con riferimento all’omessa pronuncia, il Collegio ha precisato che il vizio ricorre solo in caso di difetto del momento decisorio, non già quando il giudice abbia implicitamente disatteso le argomentazioni delle parti.
La terza censura è stata invece accolta. La società aveva dedotto sin dal ricorso introduttivo la violazione degli artt. 38, 42, 47 e 47-bis del d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 63 d.lgs. n. 446/1997, contestando la sottoposizione a tassazione di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune e la misura del tributo, ritenuta eccedente i limiti di legge. La Corte ha escluso che tali motivi fossero generici, osservando come la società avesse chiaramente indicato le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della propria impugnazione, poi compiutamente illustrate nella memoria ex art. 32 d.lgs. n. 546/1992, il cui deposito non era tardivo e non aveva ampliato l’oggetto del contendere. La CTR avrebbe dovuto, pertanto, esaminare il motivo di appello.
Accolto anche il sesto motivo. La CTR aveva fondato la propria decisione sulla sentenza n. 5902/02/2017, ritenendola passata in giudicato, ma al momento della decisione pendeva il relativo giudizio di cassazione, sicché il giudicato non si era ancora formato. La Corte ha, inoltre, precisato che il giudicato non può trarsi da statuizioni meramente apodittiche, che non abbiano dirimito la questione contrapposta, come nel caso della pronuncia n. 268/2/2023, citata dal Comune, basata su avvisi relativi ad altri anni e su una valutazione adesiva alle tesi della contribuente.
La Cassazione ha, quindi, cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché accerti se i terreni e i tratturi interessati dal cavidotto appartengano al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi dell’art. 38, comma 5, d.lgs. n. 507/1993, e valuti l’applicabilità del regime di cui all’art. 63 d.lgs. n. 446/1997, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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