Affidamento in prova: la revisione critica è presupposto del giudizio prognostico (Cass. pen. Sez. I n. 41885 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, l’affidamento in prova ai servizi sociali presuppone che l’opera rieducativa abbia già realizzato progressi tali da giustificare un giudizio prognostico favorevole circa l’esito del trattamento extramurario e, quindi, che una revisione critica del passato deviante sia stata per lo meno avviata. Il tribunale di sorveglianza non è vincolato dai giudizi di idoneità espressi nelle relazioni degli organi deputati all’osservazione, ma deve parametrarne la rilevanza alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità del condannato. Anche quando emergono elementi positivi, il giudice può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Milano, con ordinanza del 10/12/2024, ha rigettato l’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali proposta da un detenuto in espiazione della pena di tre anni e tre mesi di reclusione, inflitta per il delitto di atti persecutori continuato e aggravato ai sensi dei commi secondo e terzo dell’art. 612-bis cod. pen., commesso tra il 2013 e il 2016 ai danni dell’ex compagna e di una delle figlie.

Avverso l’ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione dell’art. 47 Ord. pen., per aver il tribunale fondato il diniego sull’assenza di revisione critica, presupposto ritenuto estraneo alla disciplina dell’istituto; e vizio di motivazione, per avere trascurato la regolare condotta penitenziaria, la risalenza dei fatti, il risarcimento del danno e l’idoneità del contesto familiare e lavorativo descritto nella relazione dell’U.E.P.E.

La Motivazione della Corte

La Sezione I ha dichiarato il ricorso infondato. Il primo motivo è manifestamente infondato perché disattende il consolidato principio secondo cui l’affidamento in prova esige che l’opera rieducativa abbia già prodotto progressi tali da fondare un giudizio prognostico favorevole e che una revisione critica del passato deviante sia stata almeno avviata. La Corte richiama sul punto una serie di precedenti conformi, tra cui Sez. 1, n. 6381 del 13/11/1997, dep. 1998, e Sez. 1, n. 43863 del 23/10/2024.

Quanto al secondo motivo, la Corte rammenta che il giudice, nell’esaminare le relazioni degli organi deputati all’osservazione, non è vincolato dai giudizi di idoneità ivi espressi, ma è tenuto a considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita dell’interessato, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative e ai profili di pericolosità, secondo la gradualità che governa l’ammissione ai benefici penitenziari (Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017).

Il tribunale, pur avendo considerato i dati della relazione comportamentale della casa circondariale e della relazione dell’U.E.P.E., ha ritenuto indispensabile un congruo periodo di osservazione in ambito penitenziario, con il supporto degli operatori del trattamento, per accertare un reale distacco dalle logiche devianti e l’assenza di pericolo di ricaduta nel reato.

Il diniego si fonda sul disvalore dei fatti, sul contegno processuale e sui rapporti con gli operatori, nonché sull’omesso avvio di una riflessione critica. La Corte valorizza la durata triennale delle condotte persecutorie, il contegno processuale connotato da slealtà e assenza di resipiscenza, il comportamento disfunzionale accertato in sede civile e il rischio di recidiva ravvisato dal giudice civile. Richiama infine Sez. 1, n. 30065 del 29/05/2025, secondo cui il tribunale può legittimamente disporre un ulteriore periodo di osservazione anche in presenza di elementi positivi. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *