Obbligo solidale del consorzio per i premi Inail delle consorziate (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31703 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità solidale del committente per il pagamento dei premi previdenziali dovuti dall’appaltatore, prevista dall’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, ha natura legale e prescinde dal dolo o dalla colpa: sorge per il solo fatto dell’esistenza di un rapporto contrattuale riconducibile all’ambito di operatività della norma e dell’inadempimento del datore di lavoro verso i dipendenti. Essa non si fonda su un obbligo di controllo del committente sull’organizzazione dell’appaltatore. Il potere ufficioso di acquisizione documentale in appello ex art. 437 c.p.c. è ammesso in presenza di una pista probatoria emergente dal materiale già acquisito. La regola del minimale contributivo si applica anche alle cooperative e la sospensione della prestazione lavorativa non incide sull’obbligo contributivo, che resta parametrato alla retribuzione dovuta per contratto collettivo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Venezia confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di un consorzio, volta all’accertamento negativo del proprio obbligo solidale ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003 per il pagamento all’Inail dei premi dovuti da due cooperative consorziate e subappaltatrici. L’omissione derivava dalla mancata applicazione del minimale contributivo, in presenza di ore non lavorate e non retribuite, e dal mancato pagamento di premi su indennità di trasferta ritenute non riconoscibili.
Il consorzio contestava che i lavoratori fossero stati impiegati nell’ambito del contratto d’appalto, sostenendo che le cooperative operassero anche per altri committenti. La Corte territoriale acquisiva allora d’ufficio i verbali di accertamento redatti verso le cooperative e circoscriveva l’obbligo solidale alle sole ore lavorate in esecuzione del contratto d’appalto. Avverso tale pronuncia il consorzio propone ricorso per cassazione con quattro motivi; l’Inail resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censura l’acquisizione ufficiosa dei verbali, sostenendo l’insufficienza dell’allegazione dell’Inail. La Corte lo dichiara infondato, richiamando l’orientamento consolidato secondo cui il potere ex art. 437 c.p.c. presuppone una pista probatoria emergente dal materiale istruttorio già acquisito, finalizzata a superare l’incertezza sui fatti costitutivi (Cass. n. 11845/2018, Cass. n. 33393/2019). Nel caso concreto erano già in atti sia il verbale di accertamento verso il consorzio, sia il contratto d’appalto: l’acquisizione dei verbali verso le cooperative divenne indispensabile solo a seguito della contestazione del consorzio, per verificare l’eventuale impiego dei lavoratori fuori dall’appalto.
Il secondo motivo è inammissibile. Pur rubricato come violazione di legge, esso mira a censurare la valutazione del materiale istruttorio operata dal giudice di merito, estranea ai limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e incidente sull’apprezzamento discrezionale del giudice (Cass. n. 6774/2022).
Il terzo motivo è inammissibile per un profilo e infondato per altro. Sul piano processuale, difetta il requisito di autosufficienza: il ricorso non riporta compiutamente il contenuto del secondo motivo d’appello, da cui deriverebbe l’omessa decisione ex art. 112 c.p.c. Nel merito, i premi furono calcolati su trasferte illegittime e il motivo non contesta tale illegittimità. Quanto all’assenza di poteri di controllo del consorzio sull’organizzazione delle cooperative, la Corte ribadisce che simili profili sono estranei alla solidarietà ex art. 29 d.lgs. n. 276/2003, che non si fonda su un addebito di colpa del committente, ma su una responsabilità legale che sorge al verificarsi oggettivo delle condizioni di legge (Cass. n. 24609/2023, Cass. n. 2169/2022).
Il quarto motivo è infondato. La regola del minimale contributivo si applica anche alle cooperative (Cass. n. 15172/2019, Cass. n. 8446/2020), e la sospensione della prestazione lavorativa non può riverberarsi sul rapporto previdenziale: l’obbligo contributivo continua a parametrarsi sulla retribuzione dovuta in applicazione del contratto collettivo (Cass. n. 4676/2021, Cass. n. 15120/2019). Il ricorso è quindi respinto, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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