Assorbimento dell’eccezione di data certa del mandato in rem propriam (Cass. civ. Sez. I n. 27912 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da vizio di assorbimento improprio la decisione del giudice del reclamo che, qualificato il mandato come in rem propriam, dichiari assorbito il thema della data certa della scrittura privata. L’eccezione di inopponibilità del documento per mancanza di data certa investe, a monte, l’opponibilità stessa del contratto e impone una trattazione logicamente preliminare, con tutte le implicazioni riferibili anche all’estinzione della società mandante. L’assorbimento in senso proprio presuppone che la decisione sulla domanda assorbita divenga superflua per difetto sopravvenuto di interesse della parte; quello in senso improprio ricorre quando la pronuncia assorbente esclude la necessità di provvedere sulle altre questioni. Nessuna di tali situazioni sussiste allorché la questione assorbita abbia contenuto pregiudiziale rispetto a quella effettivamente decisa.

Il Fatto

Una società debitrice ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che aveva rigettato il reclamo contro la dichiarazione di apertura della sua liquidazione giudiziale. L’istanza era stata avanzata da una società creditrice, in forza di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo.

Nel giudizio di reclamo si era discusso della legittimazione attiva dell’istante, fondata su un mandato a riscuotere il credito che la cedente aveva conferito alla stessa ricorrente prima della propria cancellazione dal registro delle imprese. La corte d’appello, riconosciuto il mandato come in rem propriam e dunque irrevocabile e sopravvivente all’estinzione della mandante, aveva dichiarato assorbita ogni altra questione. Da qui l’impugnazione della debitrice.

La Motivazione della Corte

La corte d’appello aveva esaminato la sola questione della natura del mandato, qualificandolo in in rem propriam, irrevocabile e sopravvivente all’estinzione della mandante ai sensi dell’art. 1723 c.c., e aveva conseguentemente ritenuto assorbito il tema della data certa della scrittura opponibile al debitore.

La Corte di cassazione rileva che ragioni logico-giuridiche imponevano la trattazione preliminare del tema afferente la data certa. La relativa decisione, ove risolta in senso favorevole al reclamante, avrebbe reso superflua la trattazione della questione di merito sulla natura del mandato.

La questione, oggetto di eccezione del debitore, investe a monte l’opponibilità stessa del contratto di mandato e non può ritenersi superata dall’operazione ermeneutica di individuazione della natura dello stesso. Il giudice del reclamo ha, pertanto, errato nel ritenerla assorbita.

La Corte richiama la nozione di assorbimento elaborata dalla giurisprudenza: quello in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua per sopravvenuto difetto di interesse della parte che, con la pronuncia sulla domanda assorbente, ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno; quello in senso improprio è ravvisabile quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (Cass. n. 2193/2020, 33764/2019 e 28663/2013).

Nel caso concreto non è dato rinvenire alcuna di tali situazioni processuali. Il primo e il secondo motivo sono pertanto fondati per quanto di ragione; gli altri restano assorbiti. L’impugnata sentenza è cassata con rinvio alla corte d’appello, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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