Blocco del conto per errore di persona e danno non patrimoniale (ABF Collegio di Bari n. 3154 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’apposizione di un blocco sul conto corrente in esecuzione di un pignoramento presso terzi fondato su un errore di persona integra una condotta censurabile dell’intermediario, tenuto alla diligenza rafforzata propria del settore bancario e finanziario, parametrata alla figura dell’accorto banchiere. La successiva rimozione della restrizione e il rimborso del saldo giacente determinano la cessazione della materia del contendere sulla domanda di sblocco, ma non elidono l’accertamento dell’illecito. La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale resta peraltro subordinata alla prova dell’esistenza di un pregiudizio, non integrato dai disagi e dai fastidi della vita quotidiana, né dalla sola scorrettezza della condotta dell’intermediario, che non ha finalità punitive.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un conto corrente acceso presso la convenuta, censura la condotta dell’intermediario per avere apposto un blocco ingiustificato sul rapporto a far data dal 23.10.2025, in esecuzione di un pignoramento presso terzi azionato da una società di riscossione di crediti problematici in danno di altro soggetto. La stessa pignorante, con nota via PEC del 24.10.2025, ha riconosciuto l’errore di persona, rilevando che la procedura era indirizzata a un contribuente con codice fiscale diverso. Ciononostante, in data 14.11.2025 la banca negava lo svincolo.

Il ricorrente ha quindi adito l’Arbitro chiedendo l’accertamento del diritto allo sblocco delle somme e la condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in € 15.000,00 e poi rideterminato in € 2.000,00. L’intermediario ha invocato la cessazione della materia del contendere, avendo rimosso le restrizioni e corrisposto il saldo attivo di € 25,27 oltre € 20,00 per il contributo di ricorso, opponendosi alla pretesa risarcitoria perché non provata.

La motivazione del Collegio

Il Collegio prende atto della rimozione del blocco, documentata dall’intermediario, e del rimborso del saldo giacente e del contributo versato per il ricorso. Sussistono pertanto le condizioni per dichiarare la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda principale.

Il venir meno dell’interesse allo sblocco non esime dall’esame della condotta. L’intermediario è tenuto a operare con la diligenza rafforzata propria di chi opera nel settore bancario e finanziario, diligenza di natura tecnica che va valutata sui rischi tipici della sfera professionale, assumendo come parametro la figura dell’accorto banchiere, richiamato nella Cass. civ., sez. I, n. 13777 del 12 giugno 2007. Su questa base il Collegio censura la banca, che ha posto rimedio solo il 17.12.2025, con significativo ritardo, a un blocco ingiustificato originato da un errore di persona prontamente segnalato sia dal correntista il 23.10.2025 sia dalla pignorante il 24.10.2025.

Autonoma valutazione merita la richiesta risarcitoria, ritenuta inaccoglibile. Il diritto al risarcimento non ha caratteristiche né finalità punitive, restando estranea al sistema l’idea della punizione del responsabile civile e rilevando il solo pregiudizio effettivo subito dal titolare del diritto leso, come chiarito da Cass. civ. n. 1781/2012 e n. 1183/2007. La scorrettezza della condotta non basta dunque a fondare un credito risarcitorio, secondo ABF Coll. Coord. n. 3500/2012.

Spetta al cliente provare le conseguenze pregiudizievoli, anche mediante presunzioni semplici e nozioni di comune esperienza (ABF Coll. Coord. n. 1642/2019). Il danno deve essere conseguenza immediata e diretta della condotta contestata ai sensi dell’art. 1223 cod. civ. e la valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. non può surrogare la mancata prova dell’esistenza del danno. Quanto al danno non patrimoniale, non sono meritevoli di tutela i pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti e ansie della vita quotidiana, secondo Cass. civ., S.U., n. 26972/2008, Cass. civ. n. 24643/2021 e n. 13370/2018. Infondata è infine l’istanza di refusione delle spese difensive, non documentate, essendo il ricorso presentato personalmente dal ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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