Convalida dell’arresto in flagranza e valutazione dell’operato della polizia giudiziaria (Cass. pen. Sez. III n. 36087 del 13.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di convalida dell’arresto, il giudice, verificata l’osservanza dei termini di cui agli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., valuta l’operato della polizia giudiziaria secondo il parametro della ragionevolezza, sulla base degli elementi conosciuti al momento dell’intervento. Il sindacato riguarda lo stato di flagranza e l’ipotizzabilità di uno dei reati indicati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen., e non la gravità indiziaria, le esigenze cautelari o la responsabilità dell’indagato. La polizia giudiziaria deve apprezzare evidenze fattuali idonee a collegare in maniera autonoma ed immediata l’indagato al delitto, non bastando la mera presenza sul luogo. Quando l’arresto è facoltativo, le ragioni che hanno indotto a privare della libertà personale possono emergere dal contesto descrittivo del verbale o dagli atti complementari.
Il Fatto
I militari operanti sorprendevano tre persone all’interno di un sito ove erano illeciti lo stoccaggio e la gestione di rifiuti, anche pericolosi. Due di esse indossavano abiti da lavoro e scarpe antinfortunistiche ed erano sporche di olio; la terza, assente all’accesso, giungeva pochi minuti dopo ed era firmataria di formulari relativi ai rifiuti in uscita.
Il giudice non convalidava l’arresto per il reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 e rigettava la richiesta di misura cautelare, valorizzando le dichiarazioni difensive degli indagati, che si erano detti manovali addetti a lavori edili in attesa nel capannone. Il Pubblico ministero ricorreva per cassazione deducendo violazione degli artt. 381 e 382 cod. proc. pen. e la sussistenza della flagranza o quasi flagranza.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato limitatamente alle posizioni dei due soggetti sorpresi in attività. Il giudice della convalida aveva fondato la decisione sulle dichiarazioni successive degli indagati, con indebito utilizzo, in quella fase, dei parametri di giudizio propri della fase cautelare o di quella ordinaria.
Richiamando le Sezioni Unite n. 2082 del 2023 e n. 15427 del 2023, il Collegio ribadisce che la valutazione dell’operato della polizia giudiziaria va condotta secondo ragionevolezza, sugli elementi conosciuti al momento, senza anticipare apprezzamenti riservati a fasi distinte. La polizia deve verificare evidenze fattuali che colleghino in modo autonomo ed immediato l’indagato al delitto, non bastando la mera presenza sul luogo (Sez. VI n. 22949 del 2026).
Quanto all’arresto facoltativo, le ragioni che ne giustificano l’esecuzione non richiedono una motivazione autonoma, essendo sufficiente che emergano dal verbale o dagli atti complementari, così da consentire al giudice della convalida di sindacarle (Sez. III n. 35304 del 2016). Nel caso concreto gli operanti hanno correttamente proceduto: i due indagati non erano semplicemente presenti, ma indossavano abiti da lavoro, scarpe antinfortunistiche ed erano sporchi di olio, elementi prima facie compatibili con la gestione dei rifiuti più che con l’attività edile.
La Corte accoglie quindi il ricorso e annulla senza rinvio l’ordinanza di non convalida, dichiarando legittimamente effettuato l’arresto: la fase è ormai perenta e il ricorso è finalizzato alla sola verifica della correttezza dell’operato della polizia giudiziaria, per cui il rinvio condurrebbe a una pronuncia meramente formale (Sez. III n. 14971 del 2023). Il ricorso è invece manifestamente infondato nei confronti del terzo indagato, non presente all’ispezione e non visto durante la gestione dell’attività, il cui coinvolgimento è frutto di ulteriori approfondimenti(Sez. V n. 6561 del 2024), con conseguente declaratoria di inammissibilità.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 380 c.p.p. – Arresto obbligatorio in flagranza
- Art. 381 c.p.p. – Arresto facoltativo in flagranza
- Art. 382 c.p.p. – Stato di flagranza
- Art. 386 c.p.p. – Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo