Convalida dell’arresto: giudizio ex ante sui soli elementi conoscibili dalla polizia giudiziaria (Cass. pen. Sez. II n. 36701 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è esperibile avverso il provvedimento di mancata convalida dell’arresto o del fermo. Il giudice della convalida verifica, oltre all’osservanza dei termini degli artt. 386, comma 3, e 390, comma 1, cod. proc. pen., la ricorrenza dei presupposti che consentono l’adozione del provvedimento restrittivo, accertando con criteri di ragionevolezza lo stato di flagranza o quasi flagranza e la ipotizzabilità di uno dei reati richiamati dagli artt. 380 e 381 cod. proc. pen.. Tale controllo si esercita con giudizio ex ante, avendo riguardo alla situazione di fatto conosciuta dalle Forze di Polizia all’atto dell’arresto o conoscibile in quel momento con la dovuta diligenza, senza tenere conto di elementi successivamente emersi. Restano estranei alla valutazione la gravità indiziaria, le esigenze cautelari e l’apprezzamento sulla responsabilità dell’arrestato.

Il Fatto

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pisa, con ordinanza del 21/03/2026, non convalidava l’arresto in flagranza, rigettava la richiesta di applicazione di misura cautelare e disponeva l’immediata liberazione dell’indagato.

Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pisa, deducendo inosservanza degli artt. 380 cod. proc. pen. e 628 cod. pen. Il ricorrente lamentava che il giudice avesse travalicato i confini del controllo di convalida, addentrandosi in una valutazione della gravità indiziaria di pertinenza della successiva fase cautelare, anziché verificare ex ante i soli elementi che si prospettavano alla polizia giudiziaria.

La Motivazione della Corte

La Corte, richiamando Sez. 1 n. 9524 del 12/06/2019 e Sez. 6 n. 34031 del 07/07/2003, afferma in premessa l’esperibilità del ricorso avverso il provvedimento di mancata convalida dell’arresto. Ne deriva che il controllo del giudice non si esaurisce nei termini procedurali, ma investe i presupposti sostanziali del provvedimento restrittivo.

Il perimetro del giudizio è tracciato con precisione: la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria si accerta su aspetti che non riguardano né la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, né l’apprezzamento sulla responsabilità (Sez. 6 n. 25625 del 12/04/2012). Il parametro è la ragionevolezza della condotta degli operanti rispetto agli elementi disponibili.

Il Collegio ribadisce il carattere necessariamente ex ante della valutazione, ancorata alla situazione conosciuta o conoscibile con la dovuta diligenza al momento dell’arresto, con esclusione degli elementi non conosciuti o non conoscibili successivamente emersi (Sez. 6 n. 18196 del 13/04/2016; Sez. 3 n. 37861 del 17/06/2014; Sez. 1 n. 8708 del 08/02/2012; Sez. 5 n. 10916 del 12/01/2012).

Applicando tali principi, la Corte rileva che lo stesso giudice aveva dato conto della minaccia posta in essere dal concorrente dell’indagato, mediante l’impugnazione di una siringa subito dopo la sottrazione di merce, e del rinvenimento della siringa nella disponibilità del concorrente. Gli operanti avevano appreso le circostanze dalle persone offese recandosi immediatamente sul luogo del fatto. Si tratta di elementi di sicura pregnanza, che conferiscono ragionevolezza alla condotta della polizia giudiziaria e sorreggono l’ipotesi, ex ante, del concorso nel tentativo di rapina impropria.

Il ricorso è pertanto fondato. L’annullamento è disposto senza rinvio, poiché un eventuale rinvio solleciterebbe il giudice a quo a una pronuncia meramente formale, priva di ricadute giuridiche, essendo già riconosciuta la legittimità dell’operato della polizia giudiziaria (Sez. 3 n. 14971 del 10/11/2022; Sez. 5 n. 21183 del 27/10/2016; Sez. 5 n. 5040 del 01/10/2015; Sez. 2 n. 21389 dell’11/03/2015).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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