Segnalazione ai sistemi di informazione creditizia e preavviso: sufficienza delle presunzioni (ABF Collegio di Milano n. 3194 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La legittimità della segnalazione del nominativo del cliente nei sistemi di informazione creditizia presuppone la corrispondenza tra evento segnalato e situazione di inadempimento e il rispetto delle prescrizioni procedurali, tra cui l’invio del preavviso di segnalazione. Il preavviso è atto unilaterale ricettizio, al quale si applicano gli artt. 1334 e 1335 cod. civ., e la sua avvenuta conoscenza può essere provata documentalmente o per presunzioni, restando irrilevante la mera affermazione dell’intermediario di aver informato il cliente. Con riferimento alla Centrale dei Rischi, il preavviso non costituisce requisito di validità della segnalazione, ma comportamento dovuto con eventuali conseguenze risarcitorie. La segnalazione a sofferenza presuppone una valutazione complessiva della situazione economico-finanziaria del cliente e non viene meno per effetto di un piano di rientro successivo.

Il Fatto

Il ricorrente contestava davanti all’ABF l’illegittimità della segnalazione del proprio nominativo in un sistema di informazione creditizia privato e nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, deducendo il mancato invio del preavviso di imminente segnalazione e l’assenza di una valutazione della sua situazione finanziaria complessiva. Chiedeva la cancellazione delle segnalazioni.

L’intermediario eccepiva in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancata corrispondenza con il reclamo, sostenendo che la contestazione sul presupposto sostanziale della segnalazione in Centrale dei Rischi fosse stata avanzata per la prima volta nel ricorso. Nel merito rappresentava che il cliente, dopo una lunga serie di rate impagate, era stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, che la posizione era stata passata a sofferenza e che, all’esito della procedura esecutiva, era stato sottoscritto un accordo transattivo con espressa previsione del mantenimento delle segnalazioni.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione preliminare. Richiamando l’orientamento dei Collegi territoriali, formatosi sulla scorta della decisione del Collegio di coordinamento n. 7716/2017, ha chiarito che l’identità tra reclamo e ricorso richiesta dalle Disposizioni della Banca d’Italia non impone una totale coincidenza tra petitum e causa petendi. È sufficiente una certa simmetria tra i due atti, idonea a mettere l’intermediario in condizione di conoscere le contestazioni. La doglianza sull’insussistenza del presupposto sostanziale mira comunque alla rimozione del nominativo e non altera indebitamente il petitum.

Sul presupposto formale della segnalazione nei s.i.c., il Collegio ha ricordato il principio secondo cui la segnalazione è legittima al ricorrere della corrispondenza tra evento segnalato e inadempimento e del rispetto delle prescrizioni procedurali, tra le quali assume rilievo l’invio del preavviso. L’obbligo mira a informare il debitore della possibile segnalazione, così che questi possa adempiere o segnalare errori. Da ciò la natura di atto unilaterale ricettizio, con applicazione degli artt. 1334 e 1335 cod. civ. e del disposto dell’art. 125, comma 3, t.u.b., oltre che dell’art. 5, comma 6, del Codice di condotta per i s.i.c.

La prova della ricezione può essere fornita documentalmente o mediante presunzioni. Nel caso concreto la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine era priva dell’attestazione di avvenuto recapito. Tuttavia, l’avvio della procedura esecutiva mai opposta, la sua conclusione con parziale soddisfazione del creditore e la sottoscrizione dell’accordo transattivo del 2024, che dava atto del mantenimento delle segnalazioni, hanno indotto il Collegio a presumere che il preavviso fosse comunque noto al cliente.

Quanto alla Centrale dei Rischi, il Collegio ha ribadito che l’obbligo di preavviso non è requisito di validità della segnalazione, ma comportamento dovuto con eventuali conseguenze risarcitorie, nella specie non allegate. Sul presupposto sostanziale, la segnalazione a sofferenza presuppone una valutazione complessiva della situazione economica del cliente e non si identifica con il mero ritardo. Le dieci rate impagate, la decadenza dal beneficio del termine e il recupero forzoso hanno dimostrato una situazione di sofferenza non transitoria. La conclusione del piano di rientro successivo non consente la cessazione della segnalazione. Il ricorso è stato pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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