Rimborso anticipato cessione del quinto secondo criterio contrattuale e cessazione materia contendere (ABF Collegio di Roma n. 4534 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, escluse le imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché essa sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi, mentre i costi recurring si riducono secondo il criterio di competenza economica (pro rata temporis). La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non è accoglibile quando il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici.

Il Fatto

Il ricorrente aveva stipulato nel 2018 un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto della retribuzione, estinto anticipatamente nel giugno 2025, in corrispondenza della rata n. 84 di 120. Esperita infruttuosamente la fase di reclamo, si era rivolto all’Arbitro per ottenere l’equo rimborso degli oneri non goduti, quantificati in € 1.740,96 oltre interessi legali.

Costituitosi, l’intermediario si era dichiarato disponibile a riconoscere al ricorrente la somma di € 600,00.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ha inquadrato la controversia nel diritto al rimborso della quota di commissioni non godute a seguito di estinzione anticipata, richiamando l’art. 125-sexies t.u.b. e la sua origine nell’art. 16, par. 1, della direttiva 2008/48/CE. Ha ricordato la sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE, che ha esteso la riduzione a tutti i costi posti a carico del consumatore.

Ha poi ricostruito il quadro normativo successivo: la riformulazione dell’art. 125-sexies t.u.b. ad opera del d.l. n. 73/2021, la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale pronunciata dalla Corte costituzionale n. 263 del 2022 e, infine, l’intervento dell’art. 27 del d.l. n. 104/2023. Poiché il contratto era stato stipulato prima del 25 luglio 2021, il Collegio ha ritenuto applicabile il previgente art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019.

Quanto ai criteri di rimborso, il Collegio ha ribadito che le parti possono declinare in modo differenziato la restituzione dei costi up-front e recurring, purché il criterio sia comprensibile e proporzionale; in difetto, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato e quelli recurring secondo il pro rata temporis. Ha inoltre confermato che il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, in quanto costo up-front, è soggetto alla riduzione equitativa anche quando l’intermediario abbia documentato il pagamento al mediatore.

Applicando tali criteri, il Collegio è pervenuto a un totale di rimborso di € 605,42, importo diverso da quello richiesto dal ricorrente, che aveva quantificato gli oneri secondo il criterio lineare. Poiché l’intermediario aveva dichiarato la disponibilità a riconoscere € 600,00, il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha invece respinto la domanda di rifusione delle spese legali, richiamando la propria precedente decisione e rilevando che nel procedimento arbitrale non trova applicazione il principio di soccombenza virtuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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