Falsa dichiarazione sulla propria identità: reato consumato con la percezione (Cass. pen. Sez. V n. 37719 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di false dichiarazioni sulla propria identità, previsto dall’art. 496 cod. pen., si consuma nel momento in cui la falsa dichiarazione, resa su richiesta del pubblico ufficiale, perviene a quest’ultimo. Ne consegue che ogni ritrattazione successiva è irrilevante ai fini della sussistenza del reato e non è configurabile la forma tentata. In sede di legittimità non è consentita la contestazione della recidiva, la cui valutazione spetta al giudice di merito secondo i criteri dell’art. 133 cod. pen., né il sindacato sul diniego delle attenuanti generiche, purché la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi ritenuti preponderanti.
Il Fatto
Il ricorrente, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in occasione di un controllo dei carabinieri aveva declinato generalità che in realtà appartenevano a persona diversa, indicandole come proprie. Nello stesso contesto era stato trovato alla guida di un veicolo nonostante la revoca della patente disposta dal Prefetto.
La Corte d’appello di Palermo, confermando la decisione del Tribunale, lo aveva ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 496 e 61, n. 2 cod. pen. e all’art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011. Avverso tale pronuncia l’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo contestava la responsabilità per il reato di cui all’art. 496 cod. pen., sostenendo che la condotta fosse frutto di un fraintendimento e che, in ogni caso, andasse riqualificata nel tentativo per essere il ricorrente spontaneamente desistito, declinando poi le proprie generalità.
La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché generico, riproponendo argomenti già vagliati nei gradi di merito, e comunque manifestamente infondato. La richiesta di fornire le generalità oralmente era stata rivolta all’imputato dopo che era stato accertato che egli non era in possesso di alcun valido documento di riconoscimento: circostanza idonea a escludere ogni fraintendimento. A conferma, il giudice di primo grado aveva evidenziato che l’imputato aveva dichiarato che le sue generalità erano quelle indicate sul contratto assicurativo esibito.
Quanto alla prospettata configurabilità del tentativo, la Corte ha richiamato i principi della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il delitto si consuma nel momento in cui la falsa dichiarazione perviene al pubblico ufficiale, restando irrilevante l’eventuale ritrattazione successiva, richiamando Sez. 5 n. 23353 del 2022 e Sez. 7, ord. n. 24799 del 2025.
Il secondo motivo, sulla sussistenza della recidiva, è stato dichiarato non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato. La Corte territoriale aveva applicato i criteri dell’art. 133 cod. pen., esaminando in concreto il rapporto tra il fatto e le precedenti condanne e desumendo dai numerosi precedenti penali la spiccata capacità a delinquere e la concreta pericolosità sociale.
Il terzo motivo, sul diniego delle attenuanti generiche, è stato parimenti ritenuto non consentito e manifestamente infondato. Il giudice di merito esprime un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità, purché la motivazione non sia contraddittoria e dia conto degli elementi ritenuti decisivi, come precisato dalla giurisprudenza citata. La Corte di merito ha negato il beneficio in ragione dell’assenza di elementi positivi, tenuto conto dei numerosi precedenti penali.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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