Art. 1422.
Imprescrittibilita' dell'azione di nullita'
L'azione per far dichiarare la nullita' non e' soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
Libro IV — Delle obbligazioni
Art. 1422.
Imprescrittibilita' dell'azione di nullita'
L'azione per far dichiarare la nullita' non e' soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
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