Compenso curatori fallimentari, necessaria la partecipazione di tutti (Cass. civ. Sez. I n. 24360 del 02.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Allorché il tribunale sia chiamato a liquidare il compenso di più curatori succedutisi nella medesima procedura fallimentare, è necessaria la partecipazione al procedimento di tutti i professionisti che hanno rivestito l’incarico. Il decreto di liquidazione pronunciato senza il coinvolgimento di uno dei curatori è affetto da nullità per vizio del contraddittorio e va cassato con rinvio. La natura decisoria e definitiva del decreto di liquidazione finale del compenso, incidente su diritti soggettivi, ne consente l’impugnazione con ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost.

Il Fatto

I ricorrenti sono gli eredi di un professionista che aveva svolto le funzioni di curatore fallimentare, subentrando a un precedente curatore e cessando dall’incarico prima della chiusura del fallimento. Il Tribunale di Taranto ha liquidato il compenso finale spettante all’ufficio del curatore, ripartendolo tra i tre professionisti succedutisi nell’incarico, e ha rigettato la richiesta di un ulteriore compenso a saldo avanzata dagli eredi, ritenendo satisfattivo l’importo già corrisposto.

Contro quel decreto gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. Il fallimento, rappresentato da un curatore speciale, si è difeso con controricorso. La questione centrale attiene alla regolarità del procedimento di liquidazione e alla posizione del curatore cessato.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte ha ritenuto ammissibile il deposito della documentazione comprovante lo status di unici eredi, trattandosi di documenti relativi all’ammissibilità del ricorso e depositati nel termine dell’art. 372, comma 2, c.p.c. L’eccezione del controricorrente è stata superata, non potendo le mere congetture sulla presenza di altri chiamati ostacolare l’esame nel merito.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., perché rivolto contro un decreto di liquidazione finale del compenso del curatore, avente natura decisoria e carattere definitivo: esso incide su diritti soggettivi e non è soggetto a ulteriore gravame per il disposto dell’art. 39, comma 1, legge fall. Sul punto la Corte richiama, tra le altre, Cass. nn. 33364/2021, 26894/2020 e 1394/2019.

Quanto alla tempestività, è stato rispettato il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento ex art. 327 c.p.c., non essendo stato il decreto notificato agli eredi. Non rilevano, per la decorrenza del termine breve ex art. 325, comma 2, c.p.c., le comunicazioni informali del curatore in carica, peraltro inviate solo ad alcuni eredi, né una comunicazione integrale della cancelleria, che non risulta esservi stata.

La Corte ha poi escluso dubbi sulla regolare costituzione del contraddittorio con il fallimento, rappresentato dal curatore speciale: la cessazione di questi dall’incarico presso l’Ordine forense non fa venir meno l’ufficio di curatore speciale, che è una determinata persona fisica e non l’organo dell’Ordine.

Nel merito, il primo motivo è stato accolto. La Corte ha ribadito il principio per cui, allorché il tribunale liquidi il compenso di più curatori succedutisi nella carica, è necessaria la partecipazione al procedimento di tutti (richiamando Cass. n. 30069/2022 e, a monte, Cass. nn. 14631/2018 e 25532/2016). Nel caso di specie il curatore cessato non fu coinvolto: il vizio del contraddittorio comporta la nullità del decreto, la sua cassazione e il rinvio al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, perché proceda a nuova liquidazione e ripartizione previo coinvolgimento anche degli altri curatori. Assorbiti il secondo e il terzo motivo, riguardanti il contenuto della decisione e il criterio di proporzionalità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *