Diniego attenuanti generiche giustificato da un solo elemento e motivazione implicita (Cass. pen. Sez. VI n. 39001 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale o per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa, il dovere di specifica motivazione sull’ulteriore aumento disposto ai sensi dell’art. 63, quarto comma, cod. pen. può essere assolto anche in forma implicita, quando dalla sentenza siano chiaramente enucleabili le ragioni dell’aumento. Il diniego delle attenuanti generiche può essere fondato su un solo elemento tra quelli dell’art. 133 cod. pen., purché ritenuto prevalente e idoneo a determinare o escludere il beneficio, non essendo il giudice di rinvio vincolato alle valutazioni contenute nelle precedenti sentenze.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, decidendo quale giudice del rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Corte limitatamente al trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena inflitta al ricorrente per la partecipazione a un’associazione camorrista, per una pluralità di reati di usura aggravata e per due reati di estorsione, confermando nel resto.
Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 63, comma 4, cod. pen. per difetto di motivazione sull’aumento operato per l’aggravante ad effetto speciale successiva a quella più grave, e vizi della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. Il ricorso giunge così all’esame di legittimità.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione ha rigettato entrambi i motivi. Quanto al primo, ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui, in presenza di circostanze ad effetto speciale, incombe sul giudice uno specifico dovere di motivazione quando, dopo aver quantificato la pena per la circostanza più grave, proceda a un ulteriore aumento nella misura massima consentita dall’art. 63, comma quarto, cod. pen. (Sez. 2 n. 5622 del 12/11/2021, dep. 2022; Sez. 2 n. 22763 del 10/07/2020).
Tale dovere, tuttavia, può essere assolto anche in forma implicita, quando dalla sentenza siano chiaramente desumibili le ragioni dell’ulteriore aumento. Nel caso di specie, l’aumento per l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. è stato applicato in ragione delle modalità dell’estorsione, mentre gli aumenti per le usure aggravate e pluriaggravate, peraltro contenuti, sono stati determinati dalla gravità delle condotte. La motivazione risulta pertanto enucleabile e il motivo è infondato.
Quanto al secondo motivo, relativo al diniego delle attenuanti generiche, la Corte lo ha dichiarato manifestamente infondato. Il giudice di appello ha fondato il diniego sulla gravità dei fatti, commessi con metodo mafioso, sull’assenza di seri elementi di resipiscenza e sulla negativa personalità dell’imputato, gravato da precedenti condanne.
La Corte ha precisato che il giudice del rinvio non era vincolato alle valutazioni compiute nelle precedenti sentenze e che, ai fini della concessione o dell’esclusione delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a esaminare, tra gli elementi dell’art. 133 cod. pen., quello ritenuto prevalente. Anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità e modalità del reato può risultare sufficiente (Sez. 2 n. 23903 del 15/7/2020; Sez. 2 n. 3609 del 18/01/2011). La motivazione sfugge quindi a rilievo censorio.
Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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