Condono edilizio, no al frazionamento artificioso dell’unità immobiliare (Cass. pen. Sez. IV n. 41466 del 24.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revoca dell’ordine di demolizione contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna per reati edilizi è consentita solo quando sopravvenga una determinazione dell’autorità amministrativa o della giurisdizione amministrativa incompatibile con l’abbattimento del manufatto, oppure quando sia ragionevolmente prevedibile che tale provvedimento sarà adottato. Il limite volumetrico di 750 metri cubi previsto dall’art. 39 legge n. 724/1994 non è aggirabile mediante presentazione di istanze di condono separate, quando le opere siano funzionali a un unico manufatto. Il silenzio-assenso in materia di condono edilizio si forma solo se la domanda risponde ai requisiti previsti dalla legge per il prodursi dell’effetto sanante.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione e in sede di rinvio, ha respinto la richiesta di revoca dell’ordine di demolizione emesso con una precedente sentenza di condanna, divenuta irrevocabile nel luglio 2000, avente a oggetto la realizzazione di un edificio in zona sismica in assenza di concessione edilizia.

L’ordinanza impugnata aveva escluso la sussistenza di provvedimenti amministrativi incompatibili con l’abbattimento e l’imminenza di una sanatoria. Il ricorrente ha dedotto tre motivi, lamentando la violazione del mandato del giudice di rinvio, l’omessa notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza e l’errata valutazione delle istanze di condono.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto respinto la censura processuale relativa alla mancata notifica dell’avviso di udienza. Dall’esame degli atti, consentito in ragione del dedotto error in procedendo, è emerso che l’avviso era stato regolarmente notificato a mani di un familiare convivente e che all’udienza il ricorrente era stato indicato come assente.

Nel merito, la Corte ha escluso la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. La sentenza rescindente aveva demandato al giudice del rinvio di accertare la legittimità delle decisioni amministrative finali e la definizione della pratica di condono. Il giudice si era uniformato a tale dictum, acquisendo informazioni presso l’ufficio tecnico comunale e la documentazione relativa alla pratica.

Quanto al frazionamento delle istanze, il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che il limite di 750 metri cubi non sia aggirabile tramite istanze separate. Il principio è conforme all’orientamento consolidato, richiamato nelle Sez. IV n. 10017 del 03.03.2021 e Sez. III n. 20420 del 08.04.2015, per cui è illecito l’espediente di denunciare fittiziamente la realizzazione di plurime opere non collegate tra loro, quando le stesse siano finalizzate a un unico manufatto e a esso funzionali.

Il ricorrente non ha operato un confronto effettivo con tali ragioni, contestando in modo apodittico e avversativo l’unitarietà dell’intervento. La Corte ha quindi giudicato le censure infondate.

Infine, la Corte ha ribadito che il silenzio-assenso si forma solo a condizione che la domanda di condono risponda ai requisiti di legge. Poiché l’intervento eccedeva i limiti volumetrici, il silenzio non avrebbe potuto prodursi. Al rigetto del ricorso ha fatto seguito, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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