Richiesta documentazione ex art 119 TUB non è reclamo ricorso ABF inammissibile (ABF Collegio di Bologna n. 1523 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mera richiesta di consegna della documentazione contrattuale e del piano di ammortamento, avanzata ai sensi dell’art. 119 TUB, non integra il reclamo richiesto dalle Disposizioni ABF quali condizioni di procedibilità. Il reclamo presuppone, infatti, un atto con cui il cliente chiaramente identificabile contesti in forma scritta all’intermediario un suo comportamento, anche omissivo. Una richiesta documentale non seguita da alcuna contestazione dell’inerzia dell’intermediario lascia quindi inammissibile il ricorso per mancato esperimento del preventivo reclamo. La stessa inammissibilità colpisce le domande ulteriori, come quella di rinegoziazione del mutuo, quando non precedute dal necessario reclamo.

Il Fatto

Il ricorrente si rivolge all’Arbitro chiedendo di accertare l’obbligo dell’intermediario di comunicare tutti i dati relativi al contratto di mutuo e al piano di ammortamento applicato, nonché di valutare la possibilità di rinegoziare lo stesso piano a condizioni più favorevoli. A sostegno delle pretese deduce di aver chiesto in data 28.05.2025, tramite PEC, copia integrale della documentazione contrattuale e del piano di ammortamento, comprensivo delle rate pagate dalla stipula, e di non aver ricevuto alcun riscontro.

Costituitosi, l’intermediario eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, per carenza di legittimazione passiva propria e del titolare del credito, per la qualificazione della richiesta ex art. 119 TUB come semplice istanza documentale e non come reclamo, e per la natura consulenziale della domanda. Nel merito chiede il rigetto, avendo prodotto la documentazione richiesta e non potendo l’ABF sostituirsi alle valutazioni discrezionali del titolare del credito in tema di rinegoziazione.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina in via prioritaria l’eccezione di carenza di reclamo, ritenendola fondata. La questione è se la PEC del 28.05.2025, contenente la richiesta di ostensione della documentazione contrattuale, possa qualificarsi come reclamo ai sensi delle Disposizioni ABF.

Il Collegio richiama la definizione contenuta nelle stesse Disposizioni (sez. I, §3), secondo cui per reclamo si intende “ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es., lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento anche omissivo”. Il dato decisivo è dunque la contestazione di una condotta dell’intermediario.

Nel caso concreto, la comunicazione del 28.05.2025 si sostanzia in una mera richiesta di consegna della documentazione ai sensi dell’art. 119 del T.U.B. e non contiene alcuna contestazione. Né risultano in atti contestazioni successive. Il Collegio valorizza inoltre il contegno del ricorrente, che non ha contestato l’eccezione di inammissibilità, ammettendo così implicitamente l’assenza di contestazioni fino alla presentazione del ricorso, avvenuta il 06.08.2025.

Un ulteriore profilo di illegittimità riguarda i tempi: il ricorso è stato depositato senza attendere il decorso del termine di 90 giorni previsto dall’art. 119 TUB per acquisire l’eventuale riscontro della banca all’istanza di ostensione documentale. Quanto alla domanda di rinegoziazione del mutuo, formulata in maniera generica e, presumibilmente, nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, il Collegio la dichiara parimenti inammissibile perché non preceduta dal necessario preventivo reclamo.

Per questi motivi il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. Le eccezioni sulla legittimazione passiva restano assorbite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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