Rinuncia al ricorso e interesse a coltivarlo nella cessazione della materia (Cass. civ. Sez. V n. 27450 del 14.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, depositata dalla parte che dichiari di non avere ulteriore interesse alla sua coltivazione, ne determina l’estinzione, non essendo più ravvisabile una materia del contendere da definire nel merito. La dichiarazione di abiura dei benefici di legge in contestazione e la conseguente sopravvenuta carenza di interesse integrano una situazione idonea a sottrarre ogni utilità alla decisione, sicché il ricorso deve essere dichiarato estinto. In tale ipotesi le spese del giudizio sono compensate.
Il Fatto
La vicenda riguarda una piccola-media impresa titolare di due impianti fotovoltaici realizzati negli anni 2011 e 2012, ammessi alla tariffa incentivante del d.m. MISE 5 luglio 2011 (IV conto energia). Ritenuta superata l’incertezza normativa sulla cumulabilità di tale tariffa con la detassazione prevista dall’art. 6, commi 13-19, l. n. 388/2000, la società si era munita di perizia per determinare la componente ambientale dell’investimento e aveva proceduto a riliquidazione della dichiarazione.
All’avviso bonario emesso su controllo automatizzato seguiva un tentativo di accordo, esitato in diniego, e quindi l’opposizione alla cartella. Il giudice di primo grado non accolse le ragioni della contribuente e la sentenza è stata confermata in appello. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui l’Agenzia delle entrate ha replicato con controricorso. In prossimità dell’adunanza la ricorrente ha depositato memoria dichiarando di rinunciare al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 in combinato disposto con l’art. 2, secondo comma, d.lgs. n. 462/1997, l’art. 7 l. n. 212/2000 e l’art. 41 d.P.R. n. 600/1973: l’Ufficio, a fronte del controllo automatizzato, avrebbe dovuto limitarsi a verificare la correttezza del calcolo, mentre il rilievo di ragioni ulteriori avrebbe imposto un motivato avviso di accertamento, per consentire il pieno dispiegamento delle difese.
Il secondo motivo deduceva la violazione dell’art. 1 disp. prel. al codice civile in relazione all’art. 9 d.m. MISE 19 febbraio 2007 e all’art. 19 d.m. MISE 5 luglio 2012, lamentando l’esegesi della sentenza impugnata nella parte in cui escludeva la cumulabilità tra detassazione ambientale e tariffa incentivante per il III, IV e V conto energia. Il terzo motivo prospettava la falsa applicazione dell’art. 5 d.m. 6 agosto 2010 e dell’art. 5 d.m. 5 maggio 2011, ribadendo l’eccepita cumulabilità dei due benefici.
Il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., contestava la mancata rilevanza dell’entrata in funzione dell’impianto prima del 31 dicembre 2011, circostanza che avrebbe imposto, secondo la ricorrente, il riconoscimento del cumulo secondo la disciplina allora vigente.
La Corte non esamina il merito dei motivi. Rileva in via preliminare che la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia, allegando di aver rinunciato al cumulo dei benefici di legge e di non avere ulteriore interesse alla coltivazione del ricorso. Su questa base dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Nota della Redazione
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