Confisca art. 12-bis d.lgs. 74/2000 in appello viola divieto reformatio in peius (Cass. pen. Sez. III n. 39963 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non ordinata dal giudice di primo grado, ostandovi il divieto di reformatio in peius di cui all’art. 597, comma 3, cod. proc. pen., che si estende all’applicazione di una misura di sicurezza nuova o più grave. All’omissione del provvedimento può porsi rimedio in sede di esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., nel contraddittorio tra le parti. La confisca per equivalente, pur obbligatoria, presuppone un accertamento di fatto sull’ineseguibilità della confisca diretta e sull’entità del prezzo o del profitto. In tema di reati tributari, la crisi di liquidità assume valore scusante solo se determinata da fatto imponderabile, imprevisto e imprevedibile, non imputabile all’agente.
Il Fatto
La condannata in primo grado per il reato di cui all’art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000 propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in riforma della decisione di primo grado, le ha concesso il beneficio della non menzione e ha disposto la confisca fino a concorrenza di oltre 598.000 euro del denaro nella disponibilità della società o, in caso di incapienza, di beni mobili o immobili nella disponibilità dell’imputata.
La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione del divieto di reformatio in peius, essendo la confisca disposta per la prima volta in appello in assenza di impugnazione del pubblico ministero. Con il secondo motivo contesta la violazione di legge in relazione all’art. 43 cod. pen. e all’art. 192 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale preteso oneri di allegazione in realtà assolti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il secondo motivo, relativo alla responsabilità penale, dichiarandolo inammissibile. La Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale sulla rilevanza della crisi di liquidità nei reati tributari: perché possa parlarsi di impossibilità di tenere la condotta doverosa, con valore scusante, occorre che la crisi sia determinata da un fatto imponderabile, imprevisto e imprevedibile secondo la diligenza dell’agente modello di settore, che esuli dal dominio finalistico dell’agente e che questi non vi abbia dato causa o concausa. Diversamente, la crisi rientra nell’ordinario rischio di impresa e non può giustificare l’inadempimento dell’obbligazione fiscale.
La Corte richiama il principio secondo cui sono necessari precisi oneri di allegazione e di prova, che devono investire non solo la non imputabilità della crisi economica, ma anche l’impossibilità di fronteggiarla con idonee misure da valutarsi in concreto. Il contribuente deve dimostrare di non avere potuto reperire le risorse necessarie pur avendo esperito ogni possibile azione, comprese quelle svantaggiose per il proprio patrimonio personale.
Nel caso concreto, la motivazione della sentenza impugnata non è illogica e risulta conforme ai ripetuti arresti di legittimità: la ricorrente si limita a contestare una sola delle ragioni addotte, difettando della necessaria specificità.
Il primo motivo è invece fondato. La Corte afferma che il giudice di appello, in mancanza di gravame del pubblico ministero, non può disporre la confisca ex art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000 non ordinata in primo grado, per il divieto di reformatio in peius. La confisca per equivalente, pur obbligatoria, presuppone un accertamento di fatto sull’ineseguibilità della confisca diretta e sull’entità del prezzo o del profitto; i presupposti applicativi devono essere dimostrati. All’omissione può ovviarsi in sede esecutiva ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen.
Il Collegio esclude l’applicabilità del diverso orientamento secondo cui non viola il divieto di reformatio in peius la riqualificazione giuridica della misura ablatoria, poiché tale ipotesi concerne il caso in cui una confisca sia stata comunque disposta in primo grado. La sentenza impugnata è quindi annullata senza rinvio limitatamente alla confisca, con dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto.
Nota della Redazione
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