Inammissibile il ricorso che non aggredisce tutte le autonome rationes decidendi (Cass. pen. Sez. VI n. 37945 del 21.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, il ricorso per cassazione che si limiti a censurare una sola delle rationes decidendi poste a fondamento del provvedimento impugnato, quando ne sussistano altre, autonome e autosufficienti, non investite dalla doglianza. In tema di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, il diniego può fondarsi non solo sulla mancata documentazione delle condizioni reddituali del condannato, ma anche sull’inidoneità della pena prospettata sotto il profilo dissuasivo, valutata in rapporto alla personalità e ai precedenti penali dell’interessato. La valutazione di inidoneità preventiva della sanzione sostitutiva integra autonomo e congruo motivo di rigetto, che il ricorrente deve specificamente confutare.
Il Fatto
Il Tribunale di Asti ha dichiarato il ricorrente responsabile dei reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e all’art. 13, comma 13-bis, d.lgs. n. 286/1998, condannandolo alla pena di un anno di reclusione, riconosciuta la continuazione e applicate le attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulla recidiva contestata.
La Corte di appello di Torino, riqualificata la recidiva come reiterata e infraquinquennale, ha confermato la condanna. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo l’inosservanza degli artt. 53 e 56-quater della legge n. 689/1981, per avere i giudici di appello rigettato la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria in ragione della mancata allegazione di documenti sulle condizioni reddituali, che invece sarebbero stati depositati in udienza. Il ricorso arriva quindi davanti alla Corte sul diniego della sostitutiva.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo censura una sola delle ragioni poste a base del diniego, omettendo di confrontarsi con l’altra, decisiva.
La Corte di appello, applicando l’art. 58, comma 1, legge n. 689/1981, ha rigettato l’istanza non soltanto per la mancata documentazione reddituale, ma anche per l’inidoneità della pena prospettata sotto il profilo dissuasivo. Il giudizio si fonda sulla personalità del condannato e sui suoi precedenti: una prima condanna con sospensione condizionale della pena; una seconda con espulsione dal territorio nazionale e violazione del divieto di reingresso nel quinquennio; una terza con pena scontata in carcere e successiva sottoposizione alla sorveglianza speciale.
Su questa base i giudici di appello hanno ritenuto che la sostituzione non assicurasse la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati e che vi fossero fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non sarebbero state adempiute. Il rigetto risulta dunque congruamente motivato anche con riguardo alla personalità, ai precedenti e alla recidiva reiterata e infraquinquennale.
Il ricorrente non si è confrontato con questo argomento autonomo e autosufficiente, rendendo il motivo aspecifico. La Corte richiama il costante orientamento di legittimità secondo cui è inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso che critichi una sola delle rationes decidendi, ove ne siano ravvisabili plurime, autonome e autosufficienti: Sez. III n. 30021 del 14 luglio 2011 e Sez. III n. 2754 del 6 dicembre 2017, dep. 2018.
Ne segue la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen. e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dei criteri della Corte cost. n. 186 del 2000.
Nota della Redazione
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