Natura dell’atto di decadenza dall’incarico e interruzione della prescrizione risarcitoria (Cons. Stato n. 6316 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nota con cui l’amministrazione comunica la decadenza automatica dall’incarico di componente di un Nucleo di valutazione, sul presupposto — erroneo — dell’appartenenza del Nucleo agli uffici di diretta collaborazione, non è provvedimento amministrativo ma atto di recesso unilaterale ante tempus da un rapporto di lavoro autonomo di prestazione d’opera intellettuale. Ne deriva l’applicazione del regime dell’inadempimento contrattuale di cui all’art. 1218 c.c., con onere della prova a carico dell’amministrazione, e non la disciplina della responsabilità da provvedimento illegittimo. La domanda di risarcimento cumulata con l’azione di accertamento dell’illegittimità del recesso interrompe la prescrizione, anche ove non esaminata dal giudice, e l’effetto interruttivo è permanente ex art. 2945, secondo comma, c.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce l’accertamento, non degradando la domanda a mera costituzione in mora.

Il Fatto

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy appella la sentenza con cui il TAR Lazio ha parzialmente accolto la domanda risarcitoria proposta da una professionista, condannando l’amministrazione al pagamento di una somma a titolo di danno emergente. La vicenda origina da una nota con cui il Capo di Gabinetto aveva comunicato alla professionista la decadenza automatica dall’incarico di componente di un Nucleo di valutazione, ritenendo operante la disciplina dello spoil system.

Il provvedimento era stato annullato dal TAR Lazio con sentenza n. 7197/2019, passata in giudicato. La professionista aveva poi riproposto la domanda risarcitoria con ricorso notificato nel gennaio 2020. Il primo giudice aveva escluso l’intervenuta prescrizione e affermato la responsabilità dell’amministrazione, riconoscendo il danno emergente previa compensatio lucri cum damno. Il Ministero censura tale decisione sotto plurimi profili, ivi compreso il dies a quo della prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto, sollecitata alle parti con l’ordinanza cautelare. La nota non è espressione di potestà amministrativa ma recesso unilaterale dell’amministrazione-datrice di lavoro da un rapporto di prestazione d’opera intellettuale ex art. 2230 c.c., motivato dall’erronea applicazione dello spoil system. Da qui il rilievo decisivo: la responsabilità va inquadrata nell’art. 1218 c.c., con conseguente riparto dell’onere probatorio in capo all’amministrazione.

Sul tema centrale della prescrizione, la documentazione acquisita con l’ordinanza collegiale dimostra che la domanda risarcitoria era già stata cumulata con l’azione di accertamento nel ricorso originario. Il Collegio ritiene irrilevante stabilire se quella domanda fosse ritualmente proposta: richiamando Cass. Sez. Un. n. 1516 del 2016 e Cass. Sez. I n. 29609 del 2018, afferma che la domanda giudiziale, anche inammissibile, produce l’effetto sostanziale interruttivo. Non ricorre l’ipotesi della domanda radicalmente nulla, essendo individuati il petitum e i fatti costitutivi.

Quanto alle conclusioni formulate come richiesta di “accoglimento del ricorso”, la formula ha portata generale e ricomprende tutte le domande articolate. L’effetto interruttivo è permanente ex art. 2945, secondo comma, c.c. fino al passaggio in giudicato della sentenza del 2019, e la riproposizione del gennaio 2020 è tempestiva sia rispetto al termine decennale sia a quello quinquennale, con irrilevanza della relativa questione. Il Collegio esclude poi che il contegno processuale della parte integri rinuncia per facta concludentia o valga come argomento di prova ex art. 116, comma 2, c.p.c., sussistendo una fonte piena di prova documentale.

Respinto anche il motivo sulla colpa: l’amministrazione ha omesso la verifica preliminare sull’applicabilità dello spoil system, agevolmente compiuta dalla Struttura di Gabinetto, senza che rilevino l’istituzione del Nucleo e la nomina ministeriale. Sul preteso concorso di colpa della danneggiata per non aver impugnato l’ordinanza cautelare sfavorevole, il Collegio esclude la violazione del dovere di correttezza: la parte aveva articolato un’idonea domanda cautelare, respinta per insussistenza del pregiudizio, e l’appello avrebbe avuto esigue possibilità di successo, esorbitando dall’apprezzabile sacrificio. L’appello è quindi respinto, con integrale conferma della sentenza e compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2230 c.c.

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