Diffamazione via social: critica solo se ancorata a fatti concreti (Cass. pen. Sez. V n. 41774 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diffamazione, la scriminante del diritto di critica non opera quando le espressioni utilizzate non si agganciano ad alcun fatto concreto e non indicano fonti verificabili, risolvendosi in un’aggressione gratuita alla reputazione altrui. Il requisito della continenza va valutato nel contesto dialettico complessivo, verificando se i toni, pur aspri, siano pertinenti al tema e proporzionati al fatto narrato. Il giudizio sulla ricorrenza dei presupposti dell’art. 131-bis cod. pen. e sulla continenza costituisce valutazione in fatto che, se immune da manifesti vizi logici, si sottrae al sindacato di legittimità.

Il Fatto

La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pavia, aveva ridotto l’importo liquidato a titolo di danno in favore della parte civile, confermando la condanna del ricorrente alla pena di mesi quattro di reclusione per il delitto di diffamazione aggravata. La condotta era consistita nella diffusione, su un noto social-media, di messaggi offensivi della reputazione della persona offesa, operante nel settore immobiliare e finanziario, con accuse di condotte fraudolente.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi: la violazione dell’art. 51 cod. pen., per il mancato riconoscimento del diritto di critica, e la violazione di legge in relazione al diniego dell’ipotesi della particolare tenuità del fatto.

La Motivazione della Corte

La Corte suprema ha rigettato entrambi i motivi. Quanto alla prima censura, ha richiamato il principio secondo cui la scriminante del diritto di critica ricorre solo quando le espressioni utilizzate esplicitino le ragioni di un giudizio negativo collegato agli specifici fatti riferiti e non si risolvano in un’aggressione gratuita alla sfera morale altrui. Ha inoltre ribadito che, nella valutazione della continenza, si deve tenere conto del complessivo contesto dialettico, verificando se i toni, pur aspri e sferzanti, siano pertinenti al tema in discussione e proporzionati al fatto narrato.

La Corte di merito aveva correttamente applicato tali principi, rilevando come le frasi contestate accusassero la persona offesa di essere un truffatore, con espressioni particolarmente colorite, senza però agganciare le invettive ad alcun fatto concreto e senza fare chiaro riferimento alle critiche che la persona offesa avrebbe ricevuto da fonti solo asserite. Priva di manifesti vizi logici era dunque la conclusione sulla non configurabilità della scriminante.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato il diniego dell’art. 131-bis cod. pen., osservando che plurime erano state le pubblicazioni diffamatorie, costantemente con espressioni particolarmente offensive, così da escludere la particolare tenuità sia sotto il profilo del danno che della reiterazione. Il giudizio sui presupposti dell’istituto presuppone una valutazione in fatto che, se immune da vizi logici, si sottrae alle censure di legittimità.

Infine, per mera completezza, la Corte ha escluso l’illegittimità della pena detentiva irrogata, ricordando come la Corte costituzionale n. 150 del 2021 abbia dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 della legge n. 47/1948, ipotesi non ricorrente nel giudizio, e non dell’art. 595, terzo comma, cod. pen., qui contestato, aggiungendo la necessità di congrua motivazione quando il giudice ritenga di irrogare la pena detentiva. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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