Nessuna querela dalla riserva di costituzione di parte civile (Cass. pen. Sez. V n. 32530 del 02.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati divenuti perseguibili a querela a seguito della riforma Cartabia, la volontà di punizione della persona offesa può desumersi da atti non contenenti una sua esplicita manifestazione, ma deve in ogni caso emergere in modo inequivoco nel suo contenuto sostanziale. Il principio del favor querelae presuppone una manifestazione di volontà, ancorché implicita, e non può essere invocato per colmare il vuoto che segue a una semplice riserva di costituzione di parte civile. La convinzione della persona offesa circa la procedibilità d’ufficio del reato non equivale a una chiara volontà di querelare, non essendo possibile stabilire quale sarebbe stata la sua scelta se avesse conosciuto la sopravvenuta procedibilità a querela. In assenza di costituzione di parte civile, la revoca della medesima integra remissione della querela.

Il Fatto

La Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza con cui il tribunale aveva condannato due imputati per furto aggravato di energia elettrica mediante abusivo allacciamento alla rete condominiale, dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela, essendo il reato divenuto perseguibile a querela ai sensi della nuova formulazione dell’art. 624, terzo comma, cod. pen., come sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 150/2022.

Il Procuratore generale presso la corte d’appello ha proposto ricorso per cassazione, lamentando travisamento del fatto, omessa motivazione e violazione di legge. Secondo il ricorrente, le dichiarazioni di una condomina, persona offesa, rese in sede di sommarie informazioni, integravano un atto equipollente alla querela, in ossequio al principio del favor querelae.

La Motivazione della Corte

La Sezione V rigetta il ricorso. Ribadito che nei reati perseguibili a querela la volontà di punizione non richiede formule particolari e può desumersi dal complessivo comportamento della persona offesa, la Corte precisa che tale volontà deve comunque risultare in modo inequivoco nel suo contenuto sostanziale, in considerazione delle rilevanti conseguenze dell’esercizio della facoltà di querelare.

Assume rilievo decisivo la natura dell’atto. Quando la manifestazione proviene da un atto formato dalla polizia giudiziaria, l’intenzione di perseguire l’autore del reato deve emergere chiaramente dal contenuto della dichiarazione, indipendentemente dalla qualifica assegnata dagli agenti verbalizzanti. Nel caso di specie, le dichiarazioni sono contenute in un verbale di sommarie informazioni ex art. 351 cod. proc. pen., privo di qualunque espressa volontà punitiva.

La persona offesa, sollecitata sul punto, aveva testualmente affermato di non sporcare querela, riservandosi di costituirsi parte civile per il danno patito. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui il favor querelae non può colmare il vuoto che segue a una semplice riserva di costituzione di parte civile, con la quale il titolare della facoltà si limita a manifestare la necessità di una riflessione, che può risolversi anche nel senso di non perseguire la condotta lesiva.

La Corte sottolinea l’insanabile diversità ontologica tra la volontà esplicita di costituirsi parte civile e la mera riserva, non seguita da alcuna formalizzazione. Quanto alla convinzione della persona offesa circa la procedibilità d’ufficio, essa non dimostra una chiara volontà di querelare, non essendo possibile sapere quale sarebbe stata la sua scelta se avesse avuto contezza della sopravvenuta procedibilità a querela.

Il Collegio richiama infine l’orientamento consolidato secondo cui, nei reati divenuti perseguibili a querela per effetto del d.lgs. n. 150/2022, è solo dalla costituzione di parte civile che può desumersi la volontà di querelare. Venuta meno una delle proposizioni su cui si fondava la tesi accusatoria, la rimanente appare insufficiente a fondare l’assunto, con conseguente rigetto del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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