Sanabile la nullità per tardiva comunicazione conclusioni PG (Cass. pen. Sez. III n. 2939 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello celebrato nelle forme del rito cartolare emergenziale, la mancata o tardiva comunicazione al difensore delle conclusioni scritte del Procuratore generale integra una nullità generale a regime intermedio, sanabile ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. La sanatoria opera quando l’imputato, dopo aver eccepito il vizio, abbia avuto la possibilità di interloquire consapevolmente sulle richieste dell’accusa in una successiva udienza, esercitando la facoltà al cui esercizio l’atto nullo è preordinato. In tal caso, la parte non ha più interesse a dedurre la nullità e il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto dell’eccezione è inammissibile per manifesta infondatezza.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna del legale rappresentante di una società per l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e per la distruzione delle scritture contabili, e di un coimputato per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti. Avverso tale sentenza entrambi gli imputati proponevano ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo.
La censura riguardava la celebrazione del giudizio di appello in forma cartolare: il Procuratore generale aveva depositato le proprie conclusioni oltre il termine di dieci giorni prima dell’udienza e le stesse erano state trasmesse ai difensori solo il giorno antecedente. L’eccezione di nullità, sollevata dalla difesa, era stata rigettata dalla Corte territoriale che, nondimeno, aveva rinviato il processo ad altra udienza per ragioni di ruolo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente inquadrato la questione, richiamando i due orientamenti giurisprudenziali in materia: un primo indirizzo ritiene che la mancata comunicazione telematica delle conclusioni del Procuratore generale determini una nullità generale a regime intermedio, deducibile anche con il ricorso per cassazione; un secondo orientamento, invece, richiede che l’eccezione sia formulata nel primo atto successivo di partecipazione al procedimento, secondo la regola dell’art. 182, comma 2, cod. proc. pen.
I giudici di legittimità hanno osservato come entrambi gli orientamenti convergano sulla sanabilità del vizio. Nel caso di specie, la difesa aveva prontamente eccepito la tardività delle conclusioni dell’accusa dinanzi alla Corte territoriale. Sebbene l’eccezione fosse stata respinta, il giudice dell’impugnazione aveva comunque rinviato l’udienza a una data successiva.
All’esito del rinvio, i ricorrenti avevano depositato nuove conclusioni scritte, nella piena conoscenza del contenuto delle richieste del Procuratore generale. Pur criticando la motivazione del rinvio, la Corte ha ritenuto irrilevanti le ragioni dello spostamento dell’udienza, contando esclusivamente l’effetto concreto di aver consentito alla difesa di confrontarsi con le tesi dell’accusa.
La decisione si fonda sul combinato disposto degli artt. 181, comma 1, e 183, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.: da un lato, la parte che ha potuto esercitare la facoltà difensiva non ha più interesse all’osservanza della disposizione violata; dall’altro, l’avvenuto esercizio della facoltà determina la sanatoria della nullità. I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
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Nota della Redazione
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