Prescrizione sospesa per i reati commessi tra il 2017 e il 2019 (Cass. pen. Sez. VII n. 31641 del 22.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di guida in stato di ebbrezza, l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell’accertamento, dimostrando vizi o errori di strumentazione, vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, oppure l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge. La sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continua ad applicarsi, dopo l’entrata in vigore della legge n. 134 del 2021, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. La causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è validamente esclusa quando il giudice di merito apprezzi il disvalore oggettivo della condotta con argomentare coerente e immune da incongruenze logiche. In cassazione è inammissibile la censura che miri a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.
Il Fatto
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada, per un fatto commesso il 29 settembre 2018. La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 27 marzo 2025, ha confermato la condanna.
Avverso tale pronuncia il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: inesistenza della prova dello stato di ebbrezza per inaffidabilità dell’etilometro; mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.; mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile, muovendo dal rilievo che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo su ogni profilo dedotto dalla difesa.
Quanto al primo motivo, la Corte territoriale ha operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito dalla legittimità, secondo cui l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza. Ne deriva che grava sulla difesa dell’imputato l’onere di suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell’accertamento, dimostrando vizi ed errori di strumentazione, vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio, oppure l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge. Sul punto il Collegio richiama, tra le altre, Sez. IV n. 46146 del 2021, Sez. IV n. 46841 del 2021 e Sez. IV n. 11679 del 2020.
Quanto al secondo motivo, la prospettazione, del tutto generica, trova smentita nell’applicazione dei periodi di sospensione previsti dalla c.d. legge Orlando. Il reato è stato commesso il 29 settembre 2018, dopo l’entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, applicabile ai fatti commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019. Assume rilievo decisivo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 20989 del 2025, secondo cui la sospensione del corso della prescrizione prevista dall’art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continua ad applicarsi, dopo l’introduzione dell’art. 2, comma 1, lett. a), della legge n. 134 del 2021, ai reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019. Ne consegue che, alla data della sentenza d’appello, il termine di prescrizione non era ancora decorso, dovendosi computare, fra il primo e il secondo grado, il periodo di sospensione.
Quanto al terzo motivo, la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. è stata validamente esclusa alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie.
Sul trattamento sanzionatorio, i profili riguardanti la determinazione della pena in concreto e la mancata concessione delle attenuanti generiche sono sostenuti da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato e la gravità del fatto. La Corte ricorda che, ai fini della concessione del beneficio, non è richiesto al giudice di considerare tutti gli elementi dell’art. 133 cod. pen., essendo sufficiente il richiamo a uno solo di essi, ritenuto prevalente (Sez. II n. 23903 del 2020). In cassazione è inammissibile la censura volta a una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la determinazione sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. V n. 5582 del 2014). Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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