Rito abbreviato, appello del pubblico ministero contro l’assoluzione e conversione del ricorso (Cass. pen. Sez. VI n. 36935 del 21.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio abbreviato il regime delle impugnazioni è disciplinato dall’art. 443 cod. proc. pen., cui spetta funzione di disciplina speciale rispetto alla regola generale. L’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., che sancisce l’inappellabilità delle sentenze di assoluzione per i reati a citazione diretta, opera solo quando non risulti dettata una disciplina diversa. La declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza n. 320 del 2007 ha ripristinato in capo al pubblico ministero la facoltà di appellare le sentenze di assoluzione emesse a seguito di rito abbreviato. Ne deriva che il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza assolutoria pronunciata in abbreviato, non costituendo scelta necessitata, va qualificato ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen. e convertito in appello, con trasmissione degli atti alla corte di appello competente.

Il Fatto

Il Tribunale di Trieste ha assolto l’imputato dal reato di cui agli artt. 391-ter, comma 1 e 2, cod. pen., contestatogli per avere fatto introdurre nel carcere, dove era detenuto, uno smartphone bloccato da PIN e completo di cavetto, sequestrato dal personale di polizia penitenziaria nella sua stanza. Il giudice aveva dato atto della perquisizione della cella, del rinvenimento dell’apparecchio e delle dichiarazioni spontanee con cui l’imputato ne aveva confessato il possesso e la disponibilità, ritenute utilizzabili nel giudizio abbreviato perché rese nell’immediatezza dei fatti.

Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi: l’errata applicazione dell’art. 391-ter cod. pen. e l’illogicità della motivazione, per avere il tribunale escluso il concorso dell’imputato nella condotta di introduzione o di utilizzazione nonostante l’accertata disponibilità del telefono; e l’esclusione della violazione dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto una questione preliminare di ammissibilità. Il ricorso è proposto avverso una sentenza di assoluzione per un reato per il quale si procede con citazione diretta ai sensi dell’art. 550 cod. proc. pen. Astrattamente potrebbe trovare applicazione l’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., che per tale categoria di reati prevede l’inappellabilità delle sentenze assolutorie.

Il Supremo Collegio ritiene tuttavia che tale disposizione non sia applicabile al caso concreto. Il procedimento si è svolto con rito abbreviato, e dunque opera l’art. 443 cod. proc. pen., cui deve riconoscersi la funzione di dettare una disciplina speciale del regime delle impugnazioni quando si celebra quel peculiare rito. Tale disciplina è stata conformata dalla sentenza n. 320 del 2007 della Corte costituzionale, che ha ripristinato per il pubblico ministero la facoltà di presentare appello avverso le sentenze di assoluzione pronunciate a seguito di giudizio abbreviato.

Il Collegio esclude che si tratti di norma genericamente ricettizia. Essa assume nel sistema delle impugnazioni un ruolo proprio, non smentito dal tenore solo in apparenza generalizzante del novellato art. 593, comma 2, cod. proc. pen., in realtà applicabile nei soli casi in cui non risulti dettata una disciplina diversa. Del resto, in ipotesi di sentenza di condanna, lo stesso art. 593, comma 1, cod. proc. pen. ha fatto salvo lo specifico regime dell’art. 443, comma 3, cod. proc. pen.

Su tali basi la Corte condivide il recente orientamento secondo cui, in parte qua, prevale l’art. 443 cod. proc. pen., richiamando Sez. 5, n. 25385 del 02.07.2026, in senso contrario a Sez. 2, n. 20143 del 23.04.2025. Il ricorso deve pertanto essere valutato ai sensi dell’art. 569 cod. proc. pen., non costituendo il risultato di una scelta necessitata. In questa prospettiva il ricorso risulta primariamente incentrato sulla motivazione, sia pure con ricadute sulla verifica di applicabilità del precetto rispetto al tenore della contestazione. Ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. si impone dunque la conversione del ricorso in appello, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Trieste.

Nota della Redazione

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