Inammissibile il ricorso del P.M. generico sul dolo nella falsa attestazione (Cass. pen. Sez. V n. 37127 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero che, avverso la sentenza di proscioglimento, si limiti a considerazioni astratte senza confrontarsi con l’accertamento del giudice di merito sull’elemento soggettivo. Nel delitto di falsa attestazione di cui all’art. 495 cod. pen. è sufficiente il dolo generico, non essendo richiesto il fine perseguito dall’autore della falsità. Resta però necessario che il dichiarante abbia coscienza e volontà della condotta: se il giudice di merito esclude che l’imputato conoscesse la situazione ostativa dichiarata, il ricorso che non ne evidenzi la fallacia è generico e chiede una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità.
Il Fatto
Il Tribunale di Torino ha assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 495 cod. pen. per avere falsamente attestato, nella richiesta di rilascio di una nuova carta d’identità presentata al Comune, di non avere cause ostative all’espatrio. Il giudice di merito ha accertato che il provvedimento di esecuzione emesso dalla Procura non era ancora stato notificato al momento della richiesta e ha escluso la sussistenza del dolo.
Ha proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello, deducendo che la fattispecie prevede il dolo generico e che non rileva il fine ultimo della richiesta del documento. La questione arriva così in Cassazione sul rapporto tra elemento soggettivo e accertamento di fatto operato dal giudice di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’ammissibilità dell’appello del pubblico ministero. La sentenza impugnata riguarda un reato a citazione diretta, punito con la reclusione non superiore a quattro anni, ed è perciò ricorribile solo per cassazione, ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dalla legge n. 114 del 9 agosto 2024, entrata in vigore il 25 agosto 2024.
Nel merito il ricorso è inammissibile perché non assolve alla dovuta funzione di critica argomentata del provvedimento. È principio pacifico che è inammissibile il ricorso fondato su motivi non specifici, privi della correlazione tra le argomentazioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, come affermato da Sez. 4 n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849.
Il Collegio rileva che la sentenza impugnata ha operato un analitico scrutinio delle dichiarazioni, senza disarticolazione del ragionamento probatorio, e che il ricorrente omette di confrontarsi con tale percorso, come richiesto da Sez. Un. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822, proponendo una lettura frammentaria delle prove e sollecitando una rivalutazione dei fatti non consentita (Sez. 5 n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623).
La Corte non nega che per il delitto ex art. 495 cod. pen. sia sufficiente il dolo generico, non essendo rilevante il fine perseguito dall’autore della falsità, ma solo la coscienza e volontà della condotta (Sez. 5 n. 18476 del 26/02/2016, Rv. 266549). Tuttavia il Tribunale ha valorizzato la mancata conoscenza, al momento della richiesta, del provvedimento di esecuzione emesso nei confronti dell’imputato.
Rispetto a tale circostanza, che ha fondato l’esclusione dell’elemento soggettivo, il ricorrente non si confronta, limitandosi a deduzioni astratte e versate in fatto, senza allegare elementi idonei a evidenziare la fallacia del ragionamento del giudice di merito. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.