Rimborso anticipato del credito: riducibili anche i costi up-front, escluse le imposte (ABF Collegio di Roma n. 1856 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi dell’art. 125-sexies t.u.b., come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-383/18, il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti recurring del costo totale del credito, ma anche di quelle up-front, ivi compreso il compenso per l’attività di intermediazione creditizia, con esclusione delle imposte. Il criterio di quantificazione del rimborso può essere determinato da un’apposita clausola contrattuale, purché sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di relativa proporzionalità. In mancanza di tale clausola, i costi up-front si riducono secondo il criterio del costo ammortizzato, in base alla curva degli interessi, e i costi recurring secondo il criterio di competenza economica. La domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale non è accoglibile quando il ricorso possa essere proposto sulla base di semplici conteggi aritmetici, salvo un atteggiamento ostile dell’intermediario.

Il Fatto

Il ricorrente aveva sottoscritto un contratto di finanziamento, estinto in corrispondenza della rata n. 49 su 120 nel febbraio del 2025. Chiedeva il rimborso anticipato per un importo complessivo di euro 1.965,00.

L’intermediario resisteva sostenendo di aver operato correttamente: aveva restituito i costi connessi alla durata del finanziamento e non maturati al momento dell’estinzione, mentre riteneva non rimborsabili i costi up-front, perché maturati interamente alla sottoscrizione. Chiedeva quindi il rigetto del ricorso.

La motivazione del Collegio

Il Collegio muove dall’art. 125-sexies t.u.b., emanato in attuazione dell’art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE. Richiama la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea dell’11 settembre 2019, causa C-383/18, secondo cui il diritto alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato include tutti i costi posti a carico del consumatore.

Il principio è direttamente applicabile anche ai contratti stipulati prima della pubblicazione della sentenza, come chiarito dalla decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento. Il Collegio ricostruisce poi il quadro intertemporale: l’art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall’art. 11-octies del d.l. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, in vigore dal 26 maggio 2021. Le disposizioni transitorie del secondo comma sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023 e poi sostituite dall’art. 27 del d.l. n. 104/2023, convertito dalla legge n. 136/2023.

Poiché il contratto è anteriore al 25 luglio 2021, si continua ad applicare il previgente art. 125-sexies t.u.b., interpretato secondo la decisione n. 26525 del 2019. Resta fermo che, per espressa previsione normativa, le imposte non sono soggette a riduzione.

Quanto ai criteri, la citata decisione del Collegio di coordinamento ammette che le parti declinino il rimborso dei costi up-front in modo differenziato rispetto ai recurring, purché il criterio sia comprensibile e proporzionato. In mancanza di clausola, i costi up-front si riducono mediante integrazione giudiziale secondo equità ex art. 1374 c.c., con il criterio preferibile individuato nella curva degli interessi. Il Collegio di Roma, a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740 del 26 marzo 2020, ha mutato il proprio orientamento per uniformarsi agli altri Collegi, estendendo la riduzione equitativa anche al compenso per intermediazione creditizia, pure in presenza di fattura comprovante il pagamento.

Per i costi recurring restano valide le clausole che disapplicano il pro rata temporis e prevedono un diverso criterio. La distinzione tra le due categorie è operata secondo la decisione n. 9052 del 05.04.2021 del Collegio di Roma: le commissioni a favore del finanziatore seguono il criterio contrattuale, quelle di distribuzione sono up-front.

Il Collegio accoglie quindi il ricorso nei termini indicati e dispone il pagamento di euro 748,00, con interessi legali dalla richiesta al saldo, oltre al contributo di euro 200,00 alla Banca d’Italia e al rimborso di euro 20,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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